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Sussistenza situazione di sovraindebitamento ex art 6 co 2 legge 3/2012

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    23/04/2022 19:39

    Sussistenza situazione di sovraindebitamento ex art 6 co 2 legge 3/2012

    Nel caso in cui i debiti quasi totalitari si riferiscono ad avvisi di accertamento di A.E., per i quali pende ricorso in Cassazione, nelle more, a carico del debitore può ritenersi sussistente una situazione di sovraindebitamento prima della eventuale condanna al pagamento nel giudizio di legittimità?
    A Vs parere si può accedere ad un accordo con I creditori allocando il debito oggetto di gravame in un fondo riservato?
    Grazie. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2022 18:46

      RE: Sussistenza situazione di sovraindebitamento ex art 6 co 2 legge 3/2012

      Cfr., risposta data ad altra analoga sua domanda, cui si rinvia.
      Zucchetti Sg srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      26/04/2022 19:29

      RE: Sussistenza situazione di sovraindebitamento ex art 6 co 2 legge 3/2012

      Potrei avere i riferimenti?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/04/2022 19:53

        RE: RE: Sussistenza situazione di sovraindebitamento ex art 6 co 2 legge 3/2012

        Le riportiamo qui la risposta data ad analoga sua domanda:
        E' impossibile dare una risposta senza conoscere la situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore. In vero l'art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3d del 2012 definisce il sovraindebitamento come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"; definizione che viene ripresa in termini più generali dalla lett. c) dell'art. 2 del CCII, per il quale per sovraindebitamento deve intendersi "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo,….. e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
        Nel suo caso sembrerebbe che il credito determinate la situazione di sovraindebitamento sia quello della AE, non ancora definitivamente accertato in quanto pende ricorso in cassazione, ma non dice quale sia stato l'esito dei gradi precedenti, che non è irrilevante in quanto l'art. 67-bis d.lgs n. 546 del 1992 (introdotto nel 2015), prevede che "Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo"; pertanto andrebbero in primo luogo valutate le decision9i già intervenute nei gradi precedenti e comunque andrebbe fatta una valutazione prospettica dei più probabili esiti del giudizio in cassazione.
        Ad ogni modo, se lei dice che può essere appostato un fondo a tutela di detto credito sembrerebbe non sussistere la situazione di sovraindebitamento, a meno che il fondo non sia parziale in relazione a quanto si intenda offrire tenendo anche conto della possibilità del cram down di cui al comma 2 dell'art. 12 l. n. 3 del 2012.
        Quanto al voto il creditore in questione, potrebbe partecipare al voto se già gode di un provvedimento esecutivo che riconosce il credito, ma ne è escluso in quanto privilegiato, salva la possibilità di un pagamento parziale con l'attestazione di cui al primo comma dell'art. 7, che consentirebbe il voto per la parte incapiente.
        Zucchetti SG srl