Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

verifica dei requisiti di non fallibilità

  • Manuela Rossi

    Bassano del Grappa (VI)
    04/06/2019 09:44

    verifica dei requisiti di non fallibilità

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente il Vostro parere in merito alla seguente situazione.
    Sono stata nominata gestore di una procedura di sovraindebitamento avviata da una s.a.s.
    La società risulta cancellata dall'Albo artigiani per cessata attività di carpenteria dall'11/08/2016 ma è ancora iscritta al Registro imprese perché l'unica attività economica che svolge è la locazione di un immobile, in forza di un contratto rent to buy pendente all'apertura della procedura, per effetto del quale percepisce dei canoni di locazione.
    A questa fattispecie non credo possa essere applicato l'art.10 l.f. ma chiederei un Vostro cortese parere in merito.
    Mi trovo quindi nella necessità di verificare i requisiti di non fallibilità ai sensi dell'art.1 l.f.
    L'ammontare dei debiti attuali e dei ricavi degli ultimi tre esercizi è sotto soglia.
    Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, i dati delle situazioni contabili degli esercizi precedenti, riclassificati secondo lo schema dell'art. 2424 c.c., riportano un totale complessivo inferiore ad euro 300.000.
    La società però aveva sottoscritto anche un contratto di leasing immobiliare traslativo in data 24/06/2008 per la durata di 216 mesi: se aggiungo il valore corrispettivo dell'immobile in leasing, indicato in contratto, all'attivo patrimoniale ottengo il superamento del limite di euro 300.000 richiesto dall'art.1 l.f.
    Di recente la società di leasing ha notificato al debitore la risoluzione del contratto, per morosità della società sovraindebitata, con richiesta di restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
    Per verificare la fallibilità della s.a.s. sovraindebitata è sufficiente il superamento del limite previsto per l'attivo patrimoniale negli esercizi precedenti o è necessario tener conto anche della cessazione dell'attività artigianale e della restituzione dell' immobile in leasing che ridurrà il valore dei beni considerati "investimenti aziendali"?
    RingraziandoVi anticipatamente porgo i più cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2019 20:11

      RE: verifica dei requisiti di non fallibilità

      Essendo la sas ancora iscritta al registro delle imprese, la stessa sarebbe soggetta al fallimento in applicazione dell'art. 10 l.fall. che colloca il dies a quo per il decorso dell'anno, oltre il quale un imprenditore non può essere dichiarato fallito, alla cancellazione dal registro delle imprese e non alla data della cessazione dell'attività.
      Giustamente, pertanto, lei si pone il problema se la società sia fallibile ai sensi dell'art. 1 legge fall.. Sotto questo profilo è irrilevante la qualità di artigiano che aveva la sas giacchè, a seguito della riforma degli anni 2006/2007, sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali, senza distinzioni di sorta, con esenzione (non più dei piccoli imprenditori, ma) degli imprenditori piccoli che dimostrino, cioè, di avere avuto, in ciascuno dei tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale e conseguito ricavi inferiori a determinate soglie (rispettivamente euro 300.000,00 ed euro 200.000,00), nonchè di avere, al momento della decisione sull'istanza, debiti complessivi, scaduti e non, inferiori ad euro 500.000,00. I suddetti requisiti dimensionali devono ricorrere congiuntamente perchè possa operare l'esenzione soggettiva per cui il superamento anche di uno solo di tali parametri dimensionali fa passare il debitore tra i soggetti fallibili, con esclusione, di conseguenza dalle procedure da sovraindebitamento.
      La consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall.- ha precisato la Cassazione (Cass. 05/09/2018, n.21647)- "deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento", o nel suo caso della domanda di accordo.
      Quanto ai beni in leasing, se si segue il c.d. metodo patrimoniale utilizzato in campo nazionale, le imprese che concedono beni in locazione finanziaria devono esporre tali beni in bilancio, separatamente rispetto alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali e, poiché le immobilizzazioni continuano ad essere iscritte nello stato patrimoniale del locatore, è questi che provvede a calcolare le quote di ammortamento su tali beni e a rilevarli nel conto economico, insieme ai ricavi derivanti dai canoni di leasing percepiti di competenza dell'esercizio; di contro l'utilizzatore si limita a rilevare nel conto economico i costi relativi ai canoni di leasing pagati di competenza dell'esercizio e ad iscrive nei conti d'ordine, e dal 2016 nella nota integrativa, i canoni che devono ancora scadere, integrando tali dati con una informativa aggiuntiva da inserire in nota integrativa. Ciò perché il metodo patrimoniale si fonda soprattutto sulla considerazione che la proprietà del bene concesso in leasing rimane in capo alla società concedente, sicchè, solo alla scadenza del contratto, se il locatario riscatta il bene, esso non compare più nell'attivo del bilancio del locatore, ma viene iscritto nel bilancio dell'utilizzatore, che può iniziare a calcolare su di esso le quote di ammortamento.
      Se la società ha seguito questo metodo, come è probabile, il bene in leasing non sarebbe calcolato nell'attivo dei bilanci della sas, per cui questa rimarrebbe sotto soglia.
      Zucchetti Sg srl
      • Manuela Rossi

        Bassano del Grappa (VI)
        06/06/2019 09:28

        RE: RE: verifica dei requisiti di non fallibilità

        Buongiorno,
        Vi ringrazio molto per il Vostro parere, sempre molto prezioso.