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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata e credito/debito del dipendente da dichiarazione fiscale
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Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)19/03/2026 09:41liquidazione controllata e credito/debito del dipendente da dichiarazione fiscale
un soggetto lavoratore dipendente è sottoposto a liquidazione controllata dal maggio 2025 di cui sono liquidatore. Dovendo il lavoratore redigere mod. 730 2026 per il 2025, mi chiede cosa debba fare se dalla dichiarazione risultasse a credito o a debito.
A mio parere, se fosse a credito, questo dovrebbe essere incassato dalla procedura, sia che si trattasse di credito formatosi ante apertura che post apertura.
Ove risultasse a debito, questo è oggetto di insinuazione al passivo di AER o viene pagato dalla procedura? (dubito sulla seconda ipotesi).
Avv. Antonio Ferretti-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2026 17:32RE: liquidazione controllata e credito/debito del dipendente da dichiarazione fiscale
Per rispondere alla domanda occorre comprendere quali sono gli effetti patrimoniali dell'apertura della liquidazione controllata.
In primo luogo, va considerato l'art. 270, comma 5 c.c.i.i., il quale contiene un esplicito rinvio all'art. 142 c.c.i.i.. Tale disposizione prevede che l'apertura della procedura "priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Va ancora ricordato che a mente dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
Le conseguenze della combinata lettura di queste disposizioni consente a nostro avviso di rispondere alla domanda nei termini che seguono.
I redditi prodotti dal debitore sono sottratti alla procedura nella misura stabilita dal giudice. Per quell'importo la procedura non dovrà farsi carico di sostenere le relative spese (e quindi delle imposte), non trattandosi di spese funzionali alla produzione di attivo.
Viceversa, in relazione alle imposte riferibili al reddito acquisito alla procedura l'agenzia delle entrate potrà chiederne il pagamento in prededuzione, a norma dell'art. 6 c.c.i.i., a mente del quale "sono prededucibili i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento".
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