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Accesso procedura consumatore per socio società di persone

  • Denis Rota

    almenno san bartolomeo (BG)
    21/02/2023 12:35

    Accesso procedura consumatore per socio società di persone

    Buongiorno,
    vorrei avere un vostro parere in merito alla sentenza n.73/2022 del Tribunale di Parma ove un socio di società di persone è stato qualificato come "consumatore" per i debiti erariali e contributivi conseguenti alla partecipazione nella società.

    In particolare viene stabilito che "i redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati, in proporzione della quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, ai singoli soci per l'applicazione del principio di trasparenza fiscale. Ciò vuol dire che "il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente ... e non della società".

    Secondo questa interpretazione, in presenza di debiti erariali/contributivi in capo al socio, sarebbe possibile accedere al piano del consumatore in luogo della liquidazione controllata anche se questi debiti sono originati dall'attività imprenditoriale svolta dalla società.



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2023 19:39

      RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone

      A nostro avviso, la soluzione offerta dal Tribunale di Parma con la sentenza richiamata è corretta.
      Nel caso, infatti, l'obbligazione inadempiuta e dedotta nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non era della società di persone, di cui il socio rispondeva illimitatamente, ma personale del socio, il quale evidentemente non aveva pagato le imposte dirette (Irpef) e i contributi previdenziali conseguenti alla fruizione del proprio reddito da partecipazione sociale. Il Tribunale, aderendo al parere del gestore della crisi e all'indirizzo della Cassazione, ha ritenuto che "Il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'Irpef, reddito proprio del contribuente, (al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione), e non della società, senza che rilevi in contrario la eventuale circostanza che egli non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali, a norma dell'art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito, o per aver reinvestito gli utili medesimi in attività sociali o per qualsiasi altra ragione (Cass. 24 luglio 2009, n. 17362; Cass. 12 marzo 2002, n. 3539).
      Muovendo da tale premessa il socio in questione può essere considerato consumatore in quanto tale è, a norma della lett. e) dell'art. 2 ccii, anche il socio persona fisica di una società in nome collettivo che agisce per "i debiti estranei a quelli sociali". Se, come detto, il debito erariale riconducibile ad Irpef e contributi previdenziali, seppur conseguente alla percezione di un reddito da partecipazione sociale, deve considerarsi estraneo ai debiti sociali in quanto non funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, tale debito deve ritenersi personale del socio, tale da non precludere l'attribuzione allo stesso della qualifica di consumatore.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Antonio Aiello

        Milano
        12/05/2024 09:26

        RE: RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone

        Buongiorno, in un caso simile a quello affrontato dal Tribunale di Parma, il socio illimitatamente responsabile della s.a.s. è un perito industriale, e i debiti previdenziali (i debiti che si intendono ristrutturare) sussistono nei confronti della relativa cassa di previdenza; il debitore è iscritto anche al relativo albo. Vorrei sapere se a vostro avviso è comunque possibile accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure, essendo il debitore sempre un professionista, l'accesso a questa procedura – in caso di debiti previdenziali nei confronti della propria cassa – è precluso.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/05/2024 09:17

          RE: RE: RE: Accesso procedura consumatore per socio società di persone

          Consumatore, a detta dell'art. 2, lett. e) è la persona fisica persone fisiche che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, per cui anche il professionista può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per ristrutturare i debiti estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
          Rientrano in questa categoria i debiti nei confronti della relativa Cassa di previdenza? A nostro avviso si, in quanto conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale; tuttavia, trattandosi di una situazione al limite, potrebbe anche sostenersi, attraverso una interpretazione meno rigorosa, che i debiti rientranti nell'attività professionale solo quelli strettamente connessi con l'esercizio dell'attività, per esempio quelli verso dipendenti dello studio, fornitori di attrezzature dello studio o somministrazione di energie, e così via.
          Zucchetti SG srl