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ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

  • Giovanni Mion

    MESTRE (VE)
    07/05/2025 17:11

    ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

    Buongiorno,

    un creditore chiede di essere ammesso alla procedura di Liquidazione controllata con il privilegio ipotecario su un immobile che è stato escluso dalla procedura in quanto su detto immobile era stato costituito un fondo patrimoniale e scussessivamente un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c..
    Si chiede se il creditore deve essere ammesso comunuqe con il privilegio ipotecario o deve essere degradato a chirografo.
    vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2025 09:43

      RE: ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

      A nostro avviso la domanda va ammessa al passivo in via ipotecaria, fermo restando che in sede di riparto il credito parteciperà al concorso in via chirografaria.
      In questi termini si è espressa (in tema di fallimento, ma affermando concetti del tutto esportabili alla liquidazione controllata) Cass. 22.2.2019, n. 5341, la quale, ribadendo precedenti arresti di legittimità, ha affermato che "L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo". Questa pronuncia aggiunge, in motivazione, la necessità "che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione", ma non ci sentiamo di condividere tale ultimo inciso, che la corte sembra indicare al solo fine di "orientare" il curatore nell'esercizio di eventuali azioni esperibili per acquisire alla massa il bene sul quale la garanzia insiste.
      Il principio, ma senza la ulteriore specificazione da ultimo riportata, è stato ribadito da 14.7.2020, n. n. 14960.
      Orbene, riteniamo che tali principi debbano essere applicati anche alla liquidazione controllata.
      Invero, anche in essa il procedimento di verifica dello stato passivo soggiace alla previsione dell'art. 201, (richiamato dall'art. 270 comma 2 let. d), il quale corrisponde al vecchio art. 93 lf, richiamato dalla giurisprudenza sopra citata.