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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

  • Gianluca Abrescia

    Arese (MI)
    05/10/2021 14:41

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

    Buongiorno
    sono stato nominato gestore incaricato e devo relazionare in merito ad una procedura di liquidazione del patrimonio.
    I contenuti sono sintetizzati nel seguito.
    L'istante è una persona fisica titolare di un'impresa individuale
    Ammontare dei debiti oltre 600.000 euro di cui in larga parte derivanti dall'attività di impresa( debiti fiscali,previdenziali e fornitori) e 200.000 euro circa per mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale(in cui vive con madre e figlia). Banca ha già iniziato l'esecuzione cui intendo intervenire.
    Nel piano di liquidazione l'istante propone oltre all'immobile ( che salderà presumibilmente solo il creditore ipotecario) una rata mensile derivante dall'attività di impresa che nel frattempo proseguirebbe...in tal modo verrebbero saldati i soli creditori privilegiati con percentuali irrisorie...il tutto ovviamente supponendo che resti qualcosa dalla vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva una volta pagato il creditore ipotecario.
    Tralasciando la questione meritevolezza, che leggendo altre discussioni mi pare di capire che non sia ormai più fondamentale dopo l'introduzione della legge 176/2020 ora mi chiedo se nell'esprimermi sulla fattibilità della proposta debba valutare negativamente questa bassa percentuale di soddisfazione dei privilegi e nulla dei chirografi...anche se nella situazione in cui si trova l'istante(assenza di altre attività liquidabili) non vedrei soluzioni alternative per arrivare all'esdebitazione e "ripartire da zero"... che è un pò la logica di queste procedure..
    Ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2021 18:36

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

      La procedura di cui all'art. 14ter l. n. 3 del 2012 ha lo scopo di realizzare la liquidazione dei beni del debitore, per cui così come nel fallimento, il limite di soddisfazione dei creditori è dato dalla consistenza dei beni; se questi consentono il pagamento dei soli privilegiati, o anche di parte degli stessi (seguendo l'odine della graduazione), il gestore, controllato che tutti i beni sono messi a disposizione dei creditori e che non vi sono stati atti di frode, non potrà fare altro che individuare correttamente i soggetti che possono essere pagati; è in questa ottica liquidatoria che si innesta un giudizio sulla fattibilità, che consiste nella idoneità dei beni a soddisfare i creditori secondo la proposta e non nell'accertare se viene dato poco o niente ai creditori chirografari, perché questo dipende dalla entità dell'attivo
      Zucchetti Sg srl