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NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO O DI FATTO

  • Stefania Castagnoli

    Parma
    09/04/2026 19:12

    NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO O DI FATTO

    Gentili Esperti,
    sono Liquidatore in una procedura di Liquidazione Controllata in cui è emersa una divergenza tra quanto dichiarato dal debitore in audizione ('persona sola' da stato di famiglia anagrafico) e la situazione di fatto accertata in istruttoria: le bollette consegnate sono relative ad un indirizzo diverso dalla residenza dichiarata (nello stesso comune) che si è rivelata non veritiera.

    Il debitore, in seguito interpellato, ha dichiarato di avere il domicilio presso un diverso indirizzo (quello delle bollette), ove vive il figlio maggiorenne, fiscalmente a carico, ma percettore di pensione di invalidità e reddito di inclusione. Si suppone pertanto che, di fatto, il figlio partecipi concretamente alle spese dell'abitazione (utenze e locazione).
    Il debitore in seguito dichiara di essere senza fissa dimora, ospite del figlio e talvolta di amici e familiari.

    Si chiede se, ai fini della determinazione della quota di reddito da destinare al mantenimento del debitore ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII:
    -Sia corretto considerare il nucleo familiare di fatto (includendo il figlio convivente) in luogo di quello anagrafico ma fittizio, nonostante le dichiarazioni del ricorrente.
    -Se i redditi del figlio, seppur legalmente impignorabili, debbano essere considerati nel reddito complessivo del nucleo familiare, riducendo di conseguenza la quota di reddito che il debitore può trattenere per sé a scapito della massa dei creditori.
    -Nel caso si debba considerare il nucleo familiare anagrafico (senza il figlio), potrei determinare la quota delle spese comuni a carico del ricorrente nella misura del 50%?
    Grazie per il Vostro prezioso supporto. Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/04/2026 11:16

      RE: NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO O DI FATTO

      A nostro avviso, ai fini della determinazione della quota di reddito da destinare al mantenimento del debitore si deve considerare la residenza effettiva, e dunque occorre tenere conto anche del reddito dell'altro componente del nucleo familiare, sebbene impignorabile.
      Per spiegare le ragioni di questo nostro convincimento va premesso che la residenza è definita dall'art. 43, comma 2, c.c. come il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (la quale a sua volta si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.» (Cass., n. 25726/2011).
      Sennonché atteso il valore presuntivo alle certificazioni anagafiche (sul punto la giurisprudenza è assolutamente costante; cfr, a mero titolo esemplificativo Cass. 17/09/2020, n. 19431), allorquando risulti ex actis, che il debitore dimora abitualmente all'interno di un immobile pur non avendo in esso la residenza anagrafica, di quello (e dei componenti del nucleo familiare che con lui coabitano) occorre tenere conto.
      Detto questo, ricordiamo che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Dunque, al fine di determinare le sostanze necessarie al sostentamento della famiglia si può tenere conto anche dei crediti impignorabili, perché anche quelli concorrono al sostentamento della famiglia, anche se impignorabili. Peraltro, nel caso prospettato dalla domanda la questione neppure si pone in quanto la pensione di invalidità ed il reddito da inclusione sono percepiti da un soggetto diverso dal debitore, per cui essi vanno considerati al fine di determinare il fabbisogno del debitore ma in ogni caso non sono ricompresi nell'attivo a prescindere dalla lettera dell'art. 268 sopra citato.