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Liquidazione controllata del patrimonio - nomina stimatore beni immobili

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    08/05/2026 09:10

    Liquidazione controllata del patrimonio - nomina stimatore beni immobili

    Spett.le Fallco,
    al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, vengo a partecipare la seguente fattispecie.
    Nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ex art. 268 e segg. C.C.I.I., il debitore risulta proprietario di due beni mobili registrati (autovetture) e di una quota, pari al 50%, di una consistenza immobiliare (civile abitazione), unitamente all'ex coniuge.
    Ora, analizzati, per analogia, gli artt. 195 e 216 C.C.I.I. e, quindi, premessa la nomina necessaria di un esperto stimatore (quanto meno per la valutazione della quota dei diritti di proprietà sull'immobile essendo, invece, quelli mobili registrati di modesto valore), mi chiedevo se la prospettazione al G.D. della nomina dello stimatore debba essere effettuata con apposita istanza e, quindi, anche immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico, ovvero in seno al programma di liquidazione ex art 272, comma secondo, C.C.I.I..
    Inoltre, come anticipato, essendo il bene immobile in comproprietà tra il debitore e l'ex coniuge (è stata dichiarata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio), mi chiedevo se, in ipotesi di tal fatta, potesse configurarsi una sorta di diritto di prelazione all'acquisto ad opera del comproprietario (ex coniuge), o meno.
    Resto in attesa di un cortese riscontro.
    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/05/2026 10:09

      RE: Liquidazione controllata del patrimonio - nomina stimatore beni immobili

      Proviamo a rispondere distintamente alle due domande formulate.
      Quanto alla prima, a nostro avviso la nomina dello stimatore (e la redazione della perizia di stima) deve necessariamente precedere la redazione del programma di liquidazione, poiché solo la stima potrà offrire tutte quelle informazioni necessarie anche a definire le modalità della vendita (ed addirittura la convenienza della medesima, posto che potrebbero in thesi emergere informazioni che quella vendita rendono non conveniente o addirittura impossibile).
      Quanto alla seconda, premesso che il comproprietario non ha un diritto di prelazione, ma ha il diritto, ex art. 720 c.c., di chiedere di poter acquistare l'intero al prezzo di stima, è forse il caso di svolgere qualche riflessione in più.
      Acquisita all'attivo una quota, le alternative principali sono due: o il programma di liquidazione prevede la collocazione sul mercato della quota (ovviamente mediante procedura competitiva) alla quale seguirà la cancellazione dei soli gravami che su essa risultano iscritti, oppure il programma deve prevedere la introduzione di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione, in seno al quale si procederà, ove non è possibile la separazione in natura, alla vendita dell'intero con attribuzione alla procedura della metà del ricavato, al netto delle spese del giudizio divisorio.
      Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di ottenere dai comproprietari un mandato a vendere, in modo tale che in seno alla procedura si potrebbe collocare sul mercato l'intero. Va però avvertito che in questo caso, trattandosi di vendita di bene non interamente acquisito all'attivo e liquidato in parte forza di atto negoziale (cioé la procura rilasciata dal comproprietario non sovraindebitato) è dubbio che si possano cancellare le ipoteche gravanti sulla quota di costui, a meno che il piano preveda che la quota parte di ricavato spettante al comproprietario sia distribuita tra i creditori ipotecari di questi, i quali a loro volta prestano il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore (il consenso deve chiaramente essere espresso nella forma dell'atto pubblico per costituire titolo valido alla cancellazione).
      Una ulteriore possibilità potrebbe essere quella di stipulare con i comproprietari un accordo transattivo finalizzato allo scioglimento della comunione (che ad esempio prevede l'acquisto della quota del sovraindebitato) al quale però si può giungere, a nostro avviso, solo previa stima della quota e verifica della impossibilità di acquisire un utile maggiore mediante la collocazione della stessa sul mercato o mediante la vendita dell'intero in un giudizio di scioglimento della comunione. Il vantaggio della transazione è quello di evitare le lungaggini ed i costi della procedura di vendita (sia che si venda la quota, sia che si proceda alla vendita dell'intero in ambito divisorio).