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Liquidazione del patrimonio e art.41 TUB

  • Luca Damiani

    Perugia
    14/05/2025 13:40

    Liquidazione del patrimonio e art.41 TUB

    Il creditore fondiario chiede, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, il versamento del saldo prezzo in proprio favore ex art. 41 tub.
    La sentenza della Cassazione n.22914/2024 si è pronunciata in favore dell'applicabilità del 41 tub in relazione alle procedure di Liquidazione controllata.
    A vostro parere la regola può essere estesa anche alle vecchie procedure di liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012?
    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/05/2025 12:45

      RE: Liquidazione del patrimonio e art.41 TUB

      A nostro avviso no.
      Uno degli argomenti spesi dalla corte di cassazione nella sentenza 19 agosto 2024, n. 22914, per sostenere che la liquidazione controllata non determina la improseguibilità dell'esecuzione per credito fondiario risiede proprio nel confronto tra la vecchia e la nuova normativa.
      Infatti, se si confrontano l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, l. 3/2012 (con il quale il legislatore disciplinava i rapporti tra liquidazione del patrimonio ed esecuzione individuale) e l'art. At. 270 comma 5 ccii, ci si avvede del fatto che la salvezza delle diverse disposizioni di legge, e l'incorporazione delle stesse nella liquidazione controllata, costituisce l'unica novità del passaggio dalla legge 3/2012 al codice della crisi. Ciò perché mentre nel vigore della legge 3 il legislatore aveva previsto l'improseguibilità delle procedure, senza deroga alcuna, oggi l'art. 270 comma 5 conferma l'improseguibilità, ma aggiunge (per il tramite della incorporazione dell'art. 150) che è fatta salva la diversa disposizione di legge, e che è il solo elemento di nuovo che risulta dal trapasso dalla vecchia alla nuova disciplina, per cui se si vuole dare un senso alla modifica, e non ritenerla mero esercizio di penna, l'unico modo è quello di importare nella disciplina della liquidazione controllata le deroghe alla regola della improseguibilità previste per la liquidazione giudiziale.