Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata e creditore fondiario

  • Pietro Oneto

    CHIAVARI (GE)
    26/09/2025 11:13

    liquidazione controllata e creditore fondiario

    Alla data di apertura della liquidazione controllata il sovraindebitato possiede un diritto di usufrutto sul quale è iscritta ipoteca derivante da mutuo fondiario intestato a terza persona. Il liquidatore ha comunicato l'apertura della procedura da sovraindebitamento all'istituto di credito mutuante. Dopo due anni l'istituto di credito, dopo aver inviato atto di precetto all'intestatario del mutuo e ai proprietari dell'immmobile, chiede di essere ammesso al passivo della procedura essendo in corso un tentativo di vendita dell'usufrutto all'interno della liquidazione controllata.
    Si chiede se la domanda possa essere ammessa come ultratardiva o debba essere respinta.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/09/2025 17:19

      RE: liquidazione controllata e creditore fondiario

      Per rispondere alla domanda va premesso che a norma dell'art. 270 comma 2 let. d) il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predi- sposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3";
      dunque, anche il titolare di ipoteca sui beni acquisiti alla liquidazione controllata può insinuarsi al passivo.
      Se il termine indicato decorre senza che l'istanza di insinuazione sia depositata, l'art. 273 comma 5 dispone che le domande di insinuazione al passivo possono essere depositate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione", e "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è di- peso da causa a lui non imputabile", il che non ci sembra affatto il caso di specie, posto che la domanda di insinuazione dei titolari di diritti di garanzia non è subordinata all'apertura del procedimento liquidatorio sul relativi cespiti.
      A nostro avviso, dunque, la domanda è inammissibile.