Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Opposizione da parte del debitore al programma di liquidazione

  • Daniela Ruschena

    Casale Monferrato (AL)
    17/04/2025 09:39

    Opposizione da parte del debitore al programma di liquidazione

    Quale legale di debitore ammesso alla liquidazione controllata, vorrei sapere se è possibile proporre reclamo/opposizione avverso il programma di liquidazione (approvato dal G.D.) che il liquidatore ha proposto ed in cui non è prevista la vendita in forma competitiva del 50% indiviso di un immobile (di proprietà appunta al 50% del debitore), malgrado la presenza di una persona che ha manifestato la disponibilità al suo acquisto mediante l'accollo della quota di mutuo residua, preferendo invece il liquidatore affrontare la causa di divisione onde poter poi vendere l'intero immobile (pur avendo dimostrato il debitore che da tale modalità vi sarà un minor introito per il creditore ipotecario, a causa delle elevate spese della procedura di divisione finalizzata a vendere l'immobile intero ed alla certezza di una vendita a prezzo inferiore rispetto a quello di perizia).
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/04/2025 08:00

      RE: Opposizione da parte del debitore al programma di liquidazione

      Come abbiamo detto in una precedente risposta, a rigore si dovrebbe dire che il provvedimento del giudice delegato non è impugnabile. L'art. 270 comma 5, infatti, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs 136/2024, non richiama l'art. 124, specificatamente dettato in tema di reclamo avverso gli atti del giudice delegato nella liquidazione giudiziale.
      Tuttavia osserviamo che nel senso della reclamabilità ai sensi di quest'ultima norma si è espresso Trib. Ferrara, 7-12-2023, il quale ha osservato che "in difetto di una specifica disposizione normativa che nella liquidazione controllata disciplini, in linea generale, il reclamo avverso i provvedimenti resi dal Giudice delegato, deve ritenersi applicabile, per analogia, la norma che in materia di liquidazione giudiziale disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice delegato (ossia l'art. 124 del d.l.vo n. 14 del 2019)", in quanto "la collocazione dell'istituto della liquidazione controllata (capo IX "Liquidazione controllata del sovraindebitato", artt. 268-277) nell'ambito del titolo V del d.l.vo n. 14 del 2019, dedicato alla "Liquidazione giudiziale" ed i frequenti richiami alle norme che disciplinano la procedura maggiore contenuti nelle disposizioni sulla liquidazione 7controllata, inducono a ritenere che nei casi in cui sia assente una specifica previsione normativa nella liquidazione controllata, sia possibile ricorrere all'analoga fattispecie prevista nella liquidazione giudiziale.
      Osserva ancora il Tribunale che "non appare possibile ragionevolmente ritenere che per la liquidazione giudiziale vi sia la possibilità, in forza di una disposizione generale, di impugnare i provvedimenti del Giudice delegato, mentre per l'analoga figura della liquidazione controllata tale possibilità sia esclusa e sia limitata esclusivamente ad alcune specifiche ipotesi (v. l'art. 273, ult. co., e l'art. 275, ult. co., che peraltro espressamente richiamano l'art. 124, rendendo così evidente che il modello dell'impugnazione del provvedimento del Giudice delegato nella liquidazione controllata è proprio quello previsto per l'analogo istituto della liquidazione giudiziale)".