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Osservazioni a progetto stato passivo

  • Laura Rossi

    CARPI (MO)
    01/10/2025 16:45

    Osservazioni a progetto stato passivo

    Buongiorno , sono liquidatore di una Liquidazione Controllata.
    In seguito alla trasmissione ai creditori del progetto di stato passivo ex art 273 CCII, ho ricevuto le osservazioni da parte di Alfa.
    Preciso che Alfa, con la quale il debitore aveva contratto un finanziamento, era risultata assegnataria di quota delle somme dovute al debitore dalla terza pignorata nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi conclusasi prima dell'apertura della LC.
    La terza pignorata, nonostante le mie comunicazioni, ha continuato a trattenere somme e riversarle ad Alfa fino a Luglio us compreso. La LC è stata dichiarata aperta a Febbraio.

    Alfa aveva chiesto l'ammissione al passivo delle rate di finanziamento relative a quelle scadenti dal mese di Maggio us in poi.

    Ho quindi escluso il credito insinuato dalla Finanziaria per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio, ammettendo tutto il resto, prevedendo nello stato passivo che "le somme stesse non possono quindi essere ammesse al passivo in quanto già percepite da Alfa. Le somme percepite da Alfa per le suddette rate di finanziamento unitamente a quelle relative alle rate dal mese di febbraio , mese di apertura LC, compresa in avanti, detratto solo quanto già restituito alla procedura, devono essere restituite alla procedura in forza del disposto della Sentenza di apertura della LC. Solo successivamente a tale restituzione la creditrice potrà insinuarsi al passivo per il residuo credito scaturente da detta restituzione e partecipare al concorso dei creditori".

    Alfa procedeva quindi a restituire alla procedura, mediate accredito sul cc acceso a nome della stessa, quanto percepito per le suddette 3 mensilità escluse dal passivo e, con le osservazioni al progetto di stato passivo chiedeva di essere ammessa per le stesse nonchè per le ulteriori due rate già restituite (dietro richieste della sottoscritta) sempre mediante accredito su cc della procedura , in data 28/5 us.

    Si pongono due questioni:

    1) se per le rate restituite solo a settembre us si possa disporre l'ammissione al passivo sulla base delle osservazioni al progetto di stato passivo con le quali è stata data prova della avvenuta restituzione alla procedura o se sia necessaria la domanda di insinuazione tardiva: personalmente riterrei che provata e verificata la restituzione delle somme , il credito possa essere ammesso anche in accoglimento delle osservazioni; preciso che tale ammissione non varierebbe l'importo totale della domanda originaria di ammissione al passivo;

    2) per le somme restituite a maggio us di cui solo ora nelle osservazioni a progetto di stato passivo presentate, Alfa chiede l'ammissione, si pone il problema dell'aumento per detta somma dell'importo della domanda originaria e la "tardività" di una eventuale insinuazione tardiva per essere trascorsi già oltre 60 giorni dall'avvenuta restituzione.
    Posto tuttavia che la procedura ha effettivamente ricevuto dette somme in restituzione e che, secondo le mie verifiche, pare prevalere in giurisprudenza la tesi secondo la quale è possibile la "emendatio libelli" anche in sede di osservazioni al progetto di stato passivo (anche in materia di LG) anche modificativa del "petitum" originario purchè non sfoci in domanda del tutto nuova e diversa da quella originariamente formulata ("mutatio libelli", vietata), riterrei di poter ammettere anche dette somme al passivo in forza delle sole osservazioni anche se aumentano di € "x" la pretesa originaria.

    Chiedo se anche condividete le conclusioni cui sono pervenuta o se diversamente, ritenete più opportuno non ammettere detti crediti in quanto devono essere oggetto di separata domanda di insinuazione tardiva e , qualora la domanda tardiva venga poi effettivamente proposta, ammettere solo le somme restituite a settembre (per le quali, essendo il credito sorto solo al momento della restituzione alla procedura, il termine per la domanda tardiva sarebbe ancora pendente) e respingere quella relativa alle somme restituite a maggio us per le quali i termini per la domanda tardiva sarebbero già scaduti.

    Grazie
    Cordiali saluti
    Avv Laura Rossi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/10/2025 10:01

      RE: Osservazioni a progetto stato passivo

      Condividiamo la soluzione prospettata in relazione alla prima questione. Infatti, non si ha una mutatio libelli, ed a ben vedere neppure una emendatio.
      Con riferimento al secondo aspetto, va osservato che secondo la giurisprudenza "La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. (nella specie, la Corte ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inammissibile variare la domanda di insinuazione, sostituendo il titolo della pretesa da rivalsa Iva a compenso per l'attività prestata) (Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37802).
      Quindi, effettivamente, per le somme richieste in più solo in sede di osservazione si pone un problema di tardività della domanda di insinuazione.
      In senso favorevole al creditore si potrebbe osservare un incremento del quantum della domanda non può essere considerata una innovazione preclusa. In tal senso, indirettamente, Cass. 11 maggio 2016 n. 9618, quando ha statuito che "un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere in sede di insinuazione ordinaria, né, a caratterizzare una domanda come nuova, sono sufficienti la modifica del dato quantitativo e della connotazione del medesimo credito".
      Inoltre, l'ostacolo potrebbe essere superato ritenendo che quella restituzione, eseguita sulla scorta della comunicazione del liquidatore, contiene in se' una implicita domanda di ammissione.