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Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

  • Elisabetta Vassallo

    Genova
    03/02/2026 11:19

    Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

    Buongiorno,

    sottopongo al vostro parere il seguente quesito.

    Il debitore ha maturato circa 100.000€ di debiti dal 2015 al 2018, di cui 80.000€ verso l'Agenzia delle Entrate (gradi 18-19) e 20.000€ verso l'INPS (grado 1).

    La rata per aderire alla Rottamazione quinquies per l'intero debito sarebbe insostenibile, anche tenuto conto dell'attuale reddito da lavoro dipendente e delle esigenze familiari.

    E' stimabile un'eccedenza di reddito, da mettere a disposizione dei creditori nell'ambito di una liquidazione controllata, di 400/500€ mensili per la durata di 3 anni, oltre un possibile assegno circolare (tramite la provvista di terzi) a copertura delle prededuzioni.

    Potrebbe essere delineato il seguente piano:

    1) adesione alla rottamazione per il solo debito INPS (privilegio di grado 1) per una durata di 3 anni (in linea con la durata della liquidazione controllata), con una conseguente rata di circa 350€. Il pagamento delle rate verrà già sostenuto in attesa dell'apertura della procedura;

    2) presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, con messa a disposizione dei creditori dell'eccedenza di reddito mensile, che tenga però conto del pagamento all'Inps a seguito dell'adesione alla rottamazione, oltre all'eventuale assegno circolare.

    Ritengo che l'apertura della liquidazione controllata non comporti la decadenza dell'adesione alla Rottamazione, effettuata in precedenza: siete d'accordo?

    Inoltre ritengo che la soluzione individuata non alteri la par condicio creditorum, in quanto il creditore privilegiato di primo grado è in ogni caso l'INPS.

    Vi ringrazio sin d'ora per ogni commento vorrete indicarmi sul tema.

    Matteo Siciliano


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/02/2026 16:38

      RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

      A nostro avviso la soluzione non è praticabile.
      Per rispondere alla domanda occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
      Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Il combinato disposto delle disposizioni surrichiamate sta a significare, inequivocabilmente, che il debitore non può decidere di sottrarre una parte del proprio patrimonio alle regole della par condicio, per destinarlo al pagamento preferenziale di alcuni creditori piuttosto che di altri, né la cd "rottamazione" si risolve in una novazione dell'obbligazione tributaria.
      Invero, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 1 comma 231 L. n. 197/2022, emerge che la mera adesione alla procedura non comporta di per sé novazione in assenza di pagamento, atteso che si prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi ("i debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioniversando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento"). Ulteriore conferma del fatto che gli effetti novativi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto i carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236 ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243 lettera b L. n. 197/2022). Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione "non produce effetti" in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate (art. 1 comma 244 L. n. 197/2022); e che solo "a seguito del pagamento delle somma di cui al comma 231", l'agente della Riscossione è "discaricato dell'importo residuo" (art. 1 comma 250 lettera b L. n. 197/2022).
      Aggiungiamo, infine, che comunque i pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura sarebbero comunque inefficaci.
      Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      È pacifico, tuttavia, che tale omissione non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma, come si ricava direttamente dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dall'art. 142, del quale l'art. 144 è mero corollario.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.
      • Eleonora Dosi

        PIACENZA
        09/02/2026 16:36

        RE: RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

        Buongiorno,
        con riferimento alla liquidazione e alla rottamazione quinquies, nel caso in cui sia già stata aperta una procedura di liquidazione controllata e il passivo sia per la maggior parte rappresentato da debiti tributari, il liquidatore può chiedere per i debiti tributari l'adesione alla rottamazione quinquies? Non è ancora stato depositato il progetto di stato passivo esecutivo.
        Il pagamento poi delle rate della rottamazione quinquies come verrà gestito?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          13/02/2026 16:15

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

          A nostro avviso questa possibilità va esclusa, atteso che la procedura di liquidazione controllata apre il concorso dei creditori, e dunque non può essere riconosciuta all'erario una corsia preferenziale al di fuori delle cause legittime di prelazione, ostandovi l'art. 2741 c.c.
          La liquidazione controllata, del resto, attribuisce a ciascun creditore (e dunque anche all'amministrazione finanziaria) il diritto ad essere ammesso al passivo per l'intero importo del suo credito, e di vedersi soddisfatto per l'intero suo ammontare, ove l'attivo lo consenta.
          • Luca Carra

            Mantova
            13/03/2026 20:50

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

            Non mi trovo d'accordo con la Vs risposta del 13/2/2026 ore 16.15 che, peraltro, mi pare contraddica la Vs risposta del 13/03/2023 ad analoga domanda posta da una gentile Collega, laddove affermavate in buona sostanza che in presenza di un piano omologato in ambito di accordo di sovraindebitamento, era possibile chiudere il debito residuo verso AdER mediante accesso alla "rottamazione quater" in quanto più conveniente rispetto al pagamento delle rate residue come definite dal piano omologato. Si richiamava in proposito l'art. 1, co. 245, L. 197/2022.
            Ovviamente la richiesta di adesione alla definizione agevolata (ora rottamazione - quinquies) dovrà essere sottoposta al vaglio autorizzativo del GD.
            Gradirei un Vs parere in merito.
            Grazie sempre per la Vs collaborazione.
            Luca Carra - Mantova
    • Stefano Carlo Benetti Serravesi

      Brescia
      17/03/2026 11:26

      RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

      Il modello Mod. DA-LS-2026 prevede che possa essere richiedesta la rottamazione dei "carichi rientranti nell'ambito applicativo1 di cui all'art.1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della legge n. 3/2012 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n.
      14/2019", dove i "procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della legge n. 3/2012 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019" non includono la liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e la Liquidazione controllata ex CCII: quindi mi pare confermato che, per dette procedure, sia al debitore sia al Liquidatore sia preclusa la facoltà di chiedere la rottamazione: confermate?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        17/03/2026 12:48

        RE: RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

        Esatto, confermiamo.
        L'art. 1 - Comma 96 della l. 30 dicembre 2025 n. 199 prevede che "Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione".
        Come si vede, 'istituto può operare nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore e della concordato minore, ma non nella liquidazione controllata.
    • Mauro Masiello

      Sanremo (IM)
      18/03/2026 11:06

      Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

      Buongiorno. Vedo che sulla quinquies il dibattito è aperto per cui mi inserisco e propongo la mia problematica.
      Liquidazione controllata con riparto parziale del quale il GD ha ordinato l'esecutività.
      Nel riparto è prevista una quota ad ADER sulla base della domanda di insinuazione anno 2023.
      Dato che la procedura prima di dicembre 2025 non ha mai disposto di liquidità significativa mi domandavo se, posto che con la LC non si passa dall'udienza di verifica, potrei eventualmente ricorrere alla quinquies pur in presenza del provvedimento di esecutività del riparto, ovviamente previa autorizzazione da parte del GD. Oppure se il credito si è in qualche modo cristallizzato a seguito della domanda di ADER.
      Preciso che quanto richiesto da ADER nella domanda di insinuazione è presente nel prospetto delle somme rottamabili.
      Grazie.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        19/03/2026 09:15

        RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

        Il credito si è ormai cristallizzato con la formazione del passivo
    • Andrea Salerno

      Modena
      26/03/2026 17:31

      RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

      Gentilissimi,

      è corretto a Vostro avviso ritenere che, nel caso in cui il debitore abbia soltanto domandato la nomina del Gestore della crisi all'OCC competente - sicché la procedura non è ancora stata ancora definita, non solo perché nessun ricorso è stato ancora depositato presso il Tribunale competente, ma anche perché sono tutt'ora in corso le valutazioni sulla procedura esperibile - l'adesione alla rottamazione quinquies debba essere effettuata tramite il form online dell'Agenzia delle Entrate e non tramite il modello DA-LS-2026? Mi pare, infatti, che l'art. 1, comma 96, quando parla di "procedimenti instaurati", faccia riferimento alla fase successiva al deposito del ricorso in Tribunale e non alla fase precedente che si svolge dinnanzi all'OCC (un periodo in cui il debitore potrebbe anche rinunciare ad andare avanti con la procedura di sovraindebitamento).

      Peraltro, il problema di coordinamento nasce, a mio sommesso avviso, nel momento in cui dovesse essere domandata l'apertura di una procedura di liquidazione controllata invece di una procedura ex titolo IV, capo II, sezioni II e III, del CCII. In tal senso, nel ricorso i debitori potrebbero domandare al Giudice di trattenere, per il proprio mantenimento, una somma che tenga conto anche di una eventuale rateazione (fino a n. 54 rate) richiesta tramite la definizione agevolata. Se l'operazione fosse possibile, vi sarebbe il duplice effetto benefico:
      - lato debitore, di ridurre l'esposizione debitoria verso l'Erario e bloccare, fino a quando la procedura non verrà depositata in Tribunale, eventuali pignoramenti dell'Amministrazione finanziaria;
      - lato creditori, di liberare potenzialmente risorse a favore degli altri creditori per effetto del beneficio derivante dalla rottamazione quinquies, atteso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe a quel punto insinuarsi al passivo solo per l'ammontare definito in via agevolata (fintanto che le rate vengono regolarmente pagate) e non anche per l'ammontare totale del debito.

      E' logica la ricostruzione sopra esposta o mi sono perso qualche passaggio per strada?

      Grazie e cordiali saluti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        30/03/2026 07:29

        RE: RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

        La prospettazione ci sembra del tutto corretta.
        La sola richiesta di nomina del Gestore della crisi all'OCC competente non determina la pendenza della procedura.