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Il liquidatore può intervenire in proprio in Proc. Esecutiva Immobilaire già pendente

  • Daniela Ruschena

    Casale Monferrato (AL)
    11/09/2026 10:54

    Il liquidatore può intervenire in proprio in Proc. Esecutiva Immobilaire già pendente

    Sono nominato liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio. La debitrice è proprietraia di un immobile già sottoposto a procedura esecutiva a seguito di pignoramento promosso da un creditore che vanta mutuo fondiario. Stavo valutando di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare ma, per non gravare la procedura di inutili spese legali conferendo il mandato ad un altro legale, vorrei intervenire direttaemte. mi chiedo se, posso depositare atto di intervento in proprio (quale liquidatore) nella procedura esecutiva immobiliare già radicata.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/09/2026 20:50

      RE: Il liquidatore può intervenire in proprio in Proc. Esecutiva Immobilaire già pendente

      Il tema è ricorsivo nella prassi, e si pone sia quando l'esecuzione prosegua perché avviata da un creditore ordinario, e quindi la sua prosecuzione è l'effetto di una iniziativa del liquidatore, sia quando la procedura esecutiva sia stata promossa dal creditore fondiario.
      In linea generale sono prospettabili due opposte letture.
      Da una parte potrebbe dirsi che il liquidatore deve essere necessariamente assistito da un difensore in quanto il suo intervento, similmente a quello di qualunque altro creditore, necessita del patrocinio di un avvocato ai sensi dell'art. 82 c.p.c.
      Da un diverso angolo prospettico, muovendo dall'assunto per cui il liquidatore si limita a sostituirsi al debitore, che è parte processuale indipendentemente dal fatto che sia assistito o meno da un legale, se ne dovrebbe ricavare che l'assistenza di quest'ultimo sarà necessaria solo ove egli intenda svolgere attività processuali (ad esempio impugnare il piano di riparto o promuovere un'opposizione).
      La soluzione della questione deve forse distinguere due ipotesi: quella dell'intervento del liquidatore nell'ambito della procedura esecutiva per così dire ordinaria, e quella dell'intervento nell'ambito della procedura esecutiva per credito fondiario.
      Infatti, mentre nella prima il liquidatore assume la veste processuale del creditore, poiché a questi si sostituisce nel dare impulso ad una procedura che diversamente diverrebbe improseguibile, con la conseguenza che è inevitabile la difesa tecnica, nella procedura fondiaria egli si limita a partecipare alla distribuzione del ricavato senza compiere alcuna attività, posto che il giudizio in executivis comunque procede anche in sua assenza.
      Precisiamo tuttavia che laddove, nell'ambito di una procedura fondiaria, egli intenda compiere atti processuali (ad esempio far valere, in sede di riparto, delle prededuzioni concorsuali), sarà soggetto alla regola generale di cui all'art. 82 del codice di rito. Dunque, in quest'ultimo caso, il liquidatore dovrà munirsi del patrocinio di un difensore, a ciò autorizzato dal giudice delegato.