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Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

  • ADDOLORATA CELLO

    NAPOLI
    15/05/2026 20:02

    Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

    In riferimento alla procedura in oggetto, aperta in data ottobre 2022, si espone quanto segue:
    La Camera di Commercio (CCIAA) risulta già ammessa allo stato passivo per i crediti regolarmente insinuati e comprensivi delle componenti iscritte a ruolo. Successivamente alla formazione dello stato passivo, l'Ente ha richiesto il pagamento di ulteriori diritti camerali riferiti a:
    1 Annualità pregresse all'apertura della procedura, non incluse nella domanda di ammissione originaria;
    2 Annualità 2024 e 2026, maturate durante la fase di liquidazione.
    In qualità di Liquidatore, si ritiene che i crediti di cui al punto 1 (omessi dall'Ente in sede di domanda) non possano essere ammessi in via tardiva se non nelle forme e nei limiti previsti per le insinuazioni oltre i termini. In merito al punto 2, si richiede un parere di tali diritti maturati dopo l'apertura della liquidazione."
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/05/2026 10:00

      RE: Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

      Condividiamo integralmente la prospettazione svolta con riferimento al punto 1.
      Quanto al punto 2 osserviamo che i crediti posteriori non possono essere ammessi al passivo, a meno che non si tratti di crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione.
      Plurimi indici normativi depongono in tal senso.
      In primo luogo viene in considerazione l'art. 14-duodecies comma 1, il quale specifica che "I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione". Orbene tale norma, che sembrerebbe limitarsi a prevedere il divieto, per i creditori posteriori, di agire esecutivamente sui beni compresi nella procedura, in realtà postula il principio per cui questi creditori non possono neppure concorrere nella distribuzione del ricavato, poiché altrimenti si tratterebbe di previsione priva di significato, tanto è vero che il divieto è previsto solo per i creditori posteriori, posto che i creditori anteriori concorrono mediante insinuazione al passivo.
      Questo evidentemente non significa che i creditori posteriori non possono soddisfarsi in alcun modo, posto che essi: potranno soddisfarsi sui beni non compresi nell'attivo della liquidazione; potranno agire esecutivamente contro il debitore dopo la chiusura della procedura, atteso che l'esdebitazione riguarda i soli "concorsuali e non soddisfatti", e tali non sono, per le ragioni che abbiamo detto, i creditori posteriori.
      Al divieto di concorso dei creditori posteriori fanno eccezione "i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", i quali a norma dell'art. 14-duodecies comma 2 "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Peraltro, in linea generale, va escluso che dopo l'apertura della liquidazione del patrimonio il debitore possa contrarre obbligazioni dei quali possa disporre l'attivo della procedura medesima, posto che a norma dell'art. 14-novies comma 2 "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione", la qualcosa impedisce che il debitore possa contrarre obbligazioni obbligando quei beni a rispondere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/05/2026 10:00

      RE: Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

      Condividiamo integralmente la prospettazione svolta con riferimento al punto 1.
      Quanto al punto 2 osserviamo che i crediti posteriori non possono essere ammessi al passivo, a meno che non si tratti di crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione.
      Plurimi indici normativi depongono in tal senso.
      In primo luogo viene in considerazione l'art. 14-duodecies comma 1, il quale specifica che "I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione". Orbene tale norma, che sembrerebbe limitarsi a prevedere il divieto, per i creditori posteriori, di agire esecutivamente sui beni compresi nella procedura, in realtà postula il principio per cui questi creditori non possono neppure concorrere nella distribuzione del ricavato, poiché altrimenti si tratterebbe di previsione priva di significato, tanto è vero che il divieto è previsto solo per i creditori posteriori, posto che i creditori anteriori concorrono mediante insinuazione al passivo.
      Questo evidentemente non significa che i creditori posteriori non possono soddisfarsi in alcun modo, posto che essi: potranno soddisfarsi sui beni non compresi nell'attivo della liquidazione; potranno agire esecutivamente contro il debitore dopo la chiusura della procedura, atteso che l'esdebitazione riguarda i soli "concorsuali e non soddisfatti", e tali non sono, per le ragioni che abbiamo detto, i creditori posteriori.
      Al divieto di concorso dei creditori posteriori fanno eccezione "i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", i quali a norma dell'art. 14-duodecies comma 2 "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Peraltro, in linea generale, va escluso che dopo l'apertura della liquidazione del patrimonio il debitore possa contrarre obbligazioni dei quali possa disporre l'attivo della procedura medesima, posto che a norma dell'art. 14-novies comma 2 "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione", la qualcosa impedisce che il debitore possa contrarre obbligazioni obbligando quei beni a rispondere.
      • ADDOLORATA CELLO

        NAPOLI
        19/05/2026 10:28

        RE: RE: Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          20/05/2026 16:47

          RE: RE: RE: Procedura di Liquidazione del Patrimonio (ex Legge 3/2012) – Trattamento crediti CCIAA sopravvenuti.

          Grazie a Lei!