Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Compenso del liquidatore nella liquidazione del patrimonio - natura prededucibile

  • Clementina Gianfrancesco

    ISERNIA
    30/07/2026 19:50

    Compenso del liquidatore nella liquidazione del patrimonio - natura prededucibile

    Premesso che la Corte di Cassazione (Cass. 29/05/2025, n. 14401) ha chiarito che, nell'ambito della liquidazione del patrimonio, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) - pur costituendo credito prededucibile - non può essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita del bene ipotecato a danno del creditore garantito, svolgendosi la prestazione dell'OCC prevalentemente nell'interesse del debitore e non della massa;
    si chiede se il medesimo principio di prevalenza della garanzia reale debba applicarsi anche al compenso del Liquidatore nominato nella procedura di sovraindebitamento, precludendone il soddisfacimento prioritario sul ricavato del bene gravato, ovvero se la diversa natura delle funzioni svolte da quest'ultimo - quale gestore e liquidatore del patrimonio nell'interesse dei creditori e organo d'ufficio nominato dal Tribunale - ne giustifichi la prededuzione opponibile anche al creditore ipotecario.?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/08/2026 11:16

      RE: Compenso del liquidatore nella liquidazione del patrimonio - natura prededucibile

      A nostro avviso quanto sostenuto in relazione al compenso dovuto al gestore della crisi non può trovare applicazione con riguardo al compenso dovuto al liquidatore.
      A questo proposito ricordiamo che secondo Cass. 14 marzo 2025, n. 6865 (successivamente confermata da Cass. 10 maggio 2025, n. 12405, entrambe richiamate e condivise da Cass. 29 maggio 2025, n. 14401) "il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria, che si apre a domanda del debitore, cosicché la nomina di un gestore della crisi avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non in quello di tutti i creditori, che non hanno alcuno specifico tornaconto all'avvio della procedura di liquidazione del patrimonio piuttosto che a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore. Le spese del gestore della crisi non costituiscono, perciò, uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno".
      Evidentemente così non è per il liquidatore, la cui nomina avviene da parte del Tribunale per lo svolgimento di attività di interesse comune di tutto il ceto creditorio, sicché la prededuzione del credito di quest'ultimo è assistita dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      In questi termini si è espressa la giurisprudenza a proposito del compenso spettante al curatore del fallimento, con argomentazioni del tutto spendibili anche a proposito della posizione del liquidatore, che lella liquidazione del patrimonio svolge attività aventi la identica natura di quelle poste in essere dal curatore.
      In particolare, si è affermato che "In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito". (Cass. Sez. 1, 12 maggio 2010, n. 11500, indirettamente condivisa da Cass., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9371).