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Liquidazione controllata libero professionista - conto corrente personale

  • Antonio Nieddu

    Sassari
    06/02/2026 18:21

    Liquidazione controllata libero professionista - conto corrente personale

    In una procedura di liquidazione controllata di un libero professionista, tra le passività è compreso un conto corrente nel quale, oltre ad essere addebitate (in automatico, e mensilmente) le rate di un mutuo, transitavano anche i compensi del professionista.
    Ora, apertasi la procedura, ed essendo il conto in passivo, esiste il rischio che le fatture incassate dal professionista vadano a coprire il saldo negativo e a pagare le rate del mutuo, con due effetti:
    1. violazione della par condicio, e necessità di azioni di ripetizione;
    2. privazione del professionista dei mezzi necessari per vivere e far fronte all'impegno previsto in sede di apertura della procedura.
    Si chiede se il professionista possa aprire un altro conto, nel quale far transitare entrate e uscite della sua attività libero professionale.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/02/2026 17:51

      RE: Liquidazione controllata libero professionista - conto corrente personale

      Condividiamo le perplessità rappresentate nella domanda.
      Per comprendere il da farsi va premesso che a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, laddove per tutta una serie di contratti il legislatore detta una specifica disciplina, nella liquidazione controllata ci troviamo al cospetto di una disciplina assai più semplificata ed uniforme.
      Nella liquidazione giudiziale l'art. 183 comma 1 dispone che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti".
      Invece, l'art. 270 comma 6 dispone, genericamente che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto". Per evitare che la situazione di stallo si protragga a tempo indeterminato, la norma aggiunge che "Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".
      Riteniamo pertanto che il liquidatore possa senz'altro procedere alla chiusura del conto oppure al subentro nello stesso, chiedendo alla banca un cambio di intestazione del medesimo.