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pignoramento presso terzi con accantonamento somme anteriormente all'apertura

  • Francesca Malfatti

    VERONA
    01/07/2026 12:15

    pignoramento presso terzi con accantonamento somme anteriormente all'apertura

    Buongiorno,
    in un procedura di liquidazione controllata di cui sono liquidatore, aperta pendente un pignoramento presso terzi con accantonamento da parte del datore di lavoro del quinto della retribuzione dal pignoramento sino all'udienza, il GE una volta avuto notizia della liquidazione controllata, ha assegnato termine per far dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare, ovvero, per il subentro.
    Sono quindi intervenuta chiedendo l'assegnazione delle somme pignorate.
    All'udienza il GE ha tuttavia rinviato al GD al fine di assumere le sue determinazioni in ordine alle somme pignorate.
    Mi chiedevo quindi se, nella fattispecie, nell'ipotesi in cui il GE dovesse negare l'assegnazione e liberare le somme pignorate ed accantonate in favore dell'esecutato, rilevi la circostanza che il debitore ne assume la disponibilità in un momento successivo all'apertura della liquidazione controllata, con conseguente obbligo per lo stesso di versare al liquidatore giudiziale tutte le somme ricevute dal datore di lavoro eccedenti il limite stabilito dal GD ex art. 268 CCII, ovvero se, trattandosi di somme che sono state accantonate prima della liquidazione controllata e quindi in assenza di pignoramento di spettanza del debitore, rimangano nella sua disponibilità.
    grazie
    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/07/2026 19:42

      RE: pignoramento presso terzi con accantonamento somme anteriormente all'apertura

      A nostro avviso per rispondere occorre considerare il fatto che, probabilmente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione nasce dalla previsione di cui all'art. 268, comma 2 let. b), a mente del quale sono escluse dall'attivo della liquidazione controllata "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
      Quindi, evidentemente, il giudice dell'esecuzione ritiene che debba essere il giudice delegato a determinare la quota di reddito da destinare al debitore e, di riflesso, l'importo da assegnare alla procedura.
      Rispetto a questa modalità di procedere nutriamo tuttavia qualche perplessità.
      Invero, la previsione citata vale per il futuro, non per il passato, e costituisce una deroga alla regola generale di cui all'art. 142 c.c.i.i. (applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio contenuto nell'art. 270 comma 5), second la quale la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale), e di quelli futuri.
      Stabilire che anche una quota dei redditi che il debitore doveva percepire e che non ha percepito per cause esterne possa rientrare nella previsione di cui all'art. 268 c.c.i.i. ci sembra non conforme alle previsioni surrichiamate. Applicando questa regola, del resto, si dovrebbe potrebbe giungere alla conclusione per cui anche quote stipendiali già affluite sul conto corrente del debitore potrebbero essere sottratte all'attivo della procedura.
      A nostro avviso, dunque, quelle somme dovrebbero costituire attivo ed il liquidatore ha diritto di proseguire la procedura esecutiva ex art. 216 comma 10 (applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 275 comma 2).
      Evidentemente, se il giudice delegato dovesse ritenere diversamente e rimettere quelle somme nella disponibilità del debitore considerandole necessarie al suo sostentamento, al liquidatore non resterà che prenderne atto.