Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo...

  • Federica Stellavatecascio

    Battipaglia (SA)
    15/05/2025 17:53

    Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo entrata in vigore del correttivo

    Buon pomeriggio,
    quale liquidatrice di una procedura di liquidazione controllata dichiarata nel 2023 devo esaminare due domande tardive.
    In questo caso, benché la procedura sia stata aperta prima del Dlgs n. 136/2024, in applicazione dell'art. 56 comma 4 D.Lgs. n. 136/2024 (secondo cui, salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente), l'esame delle domande seguirà l'attuale schema dell'art. 273 CCII?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/05/2025 11:28

      RE: Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo entrata in vigore del correttivo

      La prospettazione indicata nella domanda è corretta, così come il riferimento normativo.
      L'art. 56 comma 4 è chiaro sul punto.
      • Federica Stellavatecascio

        Battipaglia (SA)
        16/05/2025 11:35

        RE: RE: Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo entrata in vigore del correttivo

        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          16/05/2025 12:18

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo entrata in vigore del correttivo

          grazie a lei
    • Anna Milan

      Noventa Vicentina (VI)
      19/05/2025 11:40

      RE: Liquidazione controllata aperta ante correttivo Dlgs n. 136 del 2024 e formazione passivo domande tardive pervenute dopo entrata in vigore del correttivo

      Gentili,
      mi aggancio a questa conversazione per chiedere un cortese chiarimento. Il previgente art. 273 comma 4 CCII prevedeva la predisposizione da parte del liquidatore di un secondo progetto di stato passivo a seguito dell'accoglimento da parte dello stesso delle osservazioni formulate da parte di un creditore. Detto 2^ progetto veniva comunicato a tutti i creditori con possibilità da parte degli stessi di formulare ulteriori osservazioni allo stesso.
      Ebbene, sulla base del quadro normativo di cui sopra, il creditore che non aveva formulato osservazioni al primo progetto in relazione al proprio cronologico, veniva rimesso in termini anche per formulare osservazioni alla proposta del Liquidatore relativa alla propria domanda in ragione del 2^ progetto di stato passivo ricevuto? o le uniche osservazioni al progetto da ritenersi ammissibili e tempestive riguardavo solo la proposta di ammissione/esclusione del liquidatore variata nel 2^ progetto a seguito delle osservazioni formulate al primo progetto di stato passivo?

      Vi ringrazio
      un cordiale saluto