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debiti del consumatore

  • Marzia Lafasciano

    BASSANO DEL GRAPPA (VI)
    29/01/2020 18:01

    debiti del consumatore

    Richiedo il vostro parere in merito alla natura dei seguenti debiti:
    - debiti per contributi inps gestione commercianti, posizione di socio lavoratore di srl;
    - debiti verso la direzione del lavoro per sanzioni comminate in qualità di amministratore di srl.
    Riteniate siano attratti alla sfera personale in quanto intestati alla persona fisica e che qualifichino il debitore come consumatore?
    Ringrazio!
    Marzia Lafasciano
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2020 18:45

      RE: debiti del consumatore

      Secondo Cass. 01/02/2016, n.1869- che è quella che meglio ha approfondito la figura del consumatore- "Ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012".
      Alla luce di questa interpretazione, che è quella seguita dai giudici di merito, ci sembra che il soggetto da lei indicato non possa accedere al piano del consumatore in quanto ha debiti derivanti dalla sua attività di amministratore di società comemrciale.
      Zuccheti SG srl