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STATO PASSIVO ESECUTIVO E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

  • Marco Decontardi

    Voghera (PV)
    13/02/2026 17:51

    STATO PASSIVO ESECUTIVO E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

    Buongiorno,
    Nel caso di Liquidazione controllata, secondo le nuove disposizioni, entro 90 giorni si deve procedere ad una stesura di stato passivo, accolte tutte le domande, che viene reso esecutivo se non vi sono osservazioni nei successivi 15 giorni.
    All'interno dello stato passivo il Liquidatore accoglie le domande, ma deve procedere alla redazione di un programma di liquidazione per dare evidenza di quali crediti verranno soddisfatti ( nello stato passivo sono presenti ed accolti in maniera totalitaria ma l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti) e darne comunicazione ai creditori oppure procede alla redazione di un piano di riparto solo alla fine della procedura? (trascorsi tre anni?)
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/02/2026 08:41

      RE: STATO PASSIVO ESECUTIVO E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

      Rispondiamo alla domanda osservando che il codice della crisi non prevede che nello stato passivo il liquidatore debba dare evidenza di quali crediti verranno soddisfatti, ed in quale misura.
      Invero, il comma 2 dell'art. 272 prevede che "Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita.
      Il programma di liquidazione e lo stato passivo non si intersecano e non si influenzano.
      Il procedimento di formazione dello stato passivo parte dalla previsione di cui all'art. 270, comma 2 let. d), a mente della quale il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo", termine che decorre dalla comunicazione dalla sentenza, comunicazione alla quale provvede il liquidatore a norma dell'art 272 comma 1 c.c.i.i.
      A questo punto, l'art 273 comma 1 dispone che, scaduto il termine (non superiore a 60 giorni) assegnato ai creditori per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, il liquidatore predispone lo stato passivo e lo trasmette agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda (a questo proposito l'art. 270 prevede che per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo si applica l'art. 201, il quale al comma 3 let. e) a sua volta dispone che nella domanda di insinuazione al passivo va indicato l'indirizzo PEC al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni), i quali nei 15 giorni successivi possono presentare osservazioni, dopo di che, nei 15 giorni successivi, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, adempimento con il quale lo stato passivo diviene esecutivo
      Come si vede, nessuna disposizione dell'art. 273 prevede che lo stato passivo indichi in quale misura i crediti potranno essere soddisfatti.