Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Durata della procedura a fronte di ritardati incassi pensione inps

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    01/10/2026 18:26

    Durata della procedura a fronte di ritardati incassi pensione inps

    Spettabile Forum,
    sono liquidatore in una procedura di liquidazione controllata aperta nell'estate del 2023, per la quale il triennio si è dunque da poco concluso.
    L'attivo è costituito fondamentalmente dalla quota di una pensione inps.
    L'inps ha tuttavia iniziato la corresponsione delle somme di spettanza della procedura solo a partire dal gennaio 2024, pertanto mancano ancora all'appello alcune mensilità, e soprattutto la tredicesima di quest'anno.
    Come mi devo dunque comportare?
    A mio parere la procedura dovrebbe proseguire fino all'integrale acquisizione delle somme spettanti alla liquidazione, e dunque almeno fino a gennaio 2027.
    Anche il rendiconto finale dovrebbe essere dunque predisposto e notificato a febbraio 2027.
    E' corretto?
    Grazie, cordiali saluti.
    GA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/10/2026 08:48

      RE: Durata della procedura a fronte di ritardati incassi pensione inps

      Condividiamo il ragionamento svolto. Proviamo a spiegare il perché.
      A nostro avviso per affrontare il tema è necessario partire dalla lettura dell'art. 273 comma 3, c.c.i.i. nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024.
      Esso prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
      A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura", aggiungendo al comma 2-bis che "L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie".
      Tutte queste le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.; lo prevede l'art. 56 comma 4.
      Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
      Certamente, la procedura può durare più di tre anni perché ad esempio è necessario completare il procedimento di liquidazione di alcuni cespiti, ma comunque allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato, arrestandosi il prelievo delle quote stipendiali. Invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", manca il titolo per l'ulteriore apprensione di quote stipendiali.
      In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.".
      Dunque, per affrontare la questione occorre partire dal principio per cui il limite temporale entro cui possono essere acquisiti i redditi è il triennio.
      Sennonché questa regola va coordinata con un altro postulato, che si ricava dall'art. 268, comma 2 let. b), secondo cui "Non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", il che significa, a contrario, che gli stipendi e le pensioni che non superano quel limite sono attivo della procedura.
      Ed allora, traendo le fila di questo ragionamento, dobbiamo dire che se l'INPS non ha provveduto a versare in favore della procedura i ratei pensionistici maturati a decorrere dalla data di apertura della liquidazione controllata, avendone eseguito il pagamento nei confronti del debitore, quel pagamento è inefficace, sicché l'ente è debitore di quegli importi, che sono attivo della procedura e che devono essere acquisiti indipendentemente dallo spirare del triennio. Invero, che il decorso di questo limite temporale impedisce il prelievo sui ratei pensionistici futuri, che sono di competenza del debitore, ma non fa venire meno il diritto del liquidatore a richiedere quelli maturati e non versati, tanto è vero che le norme sopra indicate prevedono che il decorso del triennio non incide sulle liquidazioni in corso.
      Dunque, in conclusione, l'INPS deve corrispondere quegli importi, salvo il suo diritto ad agire in ripetizione contro il debitore cui sono stati a suo tempo erroneamente versati.