Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esdebitazione debitore incapiente-utilità future

  • Antonio Rizzo

    Bologna
    21/09/2026 15:39

    esdebitazione debitore incapiente-utilità future

    Come deve essere inteso il requisito della mancanza di utilità anche "in prospettiva futura" che l'art. 283 comma 1 CCI fissa quale requisito per l'accesso alla procedura di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente?
    Nello specifico, un Debitore attualmente incapiente ai sensi dell'art. 283 comma 2 CCI che ha aperto una partita IVA con la legittima prospettiva di futuri guadagni (utilità), può essere ammesso al beneficio della Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente, ferma restando l'esigibilità del debito al verificarsi entro 3 anni delle condizioni di cui al comma 1 e comma 9 dell'art. 283 CCI (utilità ulteriori), oppure deve ricorrere, in prima istanza, all'istituto della Liquidazione Controllata mettendo a disposizione parte dei redditi futuri?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/09/2026 16:21

      RE: esdebitazione debitore incapiente-utilità future

      Va premesso che l'art. 283 è stato completamente riscritto dal d.lgs 136/2024, ed il sintagma "utilità rilevanti" è scomparso dal testo normativa, sebbene in concetto sia rimasto, ma meglio precisato.
      Invero, oggi il legislatore prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione ".
      Questa particolare condizione può ritenersi sussistente in primo luogo quando il patrimonio del debitore non contenga al proprio interno nessuna posta attiva, per tale dovendosi intendere, secondo la giurisprudenza, non soltanto le disponibilità reddituali, da calcolarsi al netto di quanto necessario al sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare, ma anche le componenti attive del patrimonio che potrebbero non essere liquidabili in modo da consentire una soddisfazione anche minima del ceto creditorio (Trib. Avellino, 16 Aprile 2022).
      Inoltre, considerando che la norma si inserisce nell'ambito delle procedure concorsuali dirette a dare attuazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore, deve precisarsi che l'assenza di beni deve essere circoscritta solo a quelli suscettibili di essere destinati alla soddisfazione dei creditori. Di conseguenza, il debitore deve essere considerato comunque incapiente anche qualora nel suo patrimonio siano rinvenibili beni o crediti che non possono essere assoggettate ad un'azione esecutiva.
      Ancora, la norma parlando di utilità diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura, sembra dover essere intesa nel senso che presupposto applicativo della norma è che il debitore non sia titolare:
      né di diritti soggettivi i cui fatti costitutivi, pur essendo tutti già venuti ad esistenza al momento della proposizione della domanda, devono ancora essere riconosciuti giudizialmente;
      né di diritti soggettivi in via di formazione e che può legittimamente attendersi possano venire ad esistenza.
      Con riferimento ai primi possono ad esempio includersi sia diritti al risarcimento del danno per lesioni già integralmente verificatesi, ma che devono essere ancora accertati e quantificati, sia azioni surrogatorie o revocatorie suscettibili di essere promosse o comunque bisognose di essere proseguite nei confronti del soggetto obbligato.
      Con particolare ai secondi, cioè ai diritti in via di formazione, questi sembrano poter essere ritenuti sussistenti ogni qualvolta sia ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, che vengono ad esistenza tutti i fatti costitutivi: ad esempio, il debitore che sia un lavoratore subordinato diventerà titolare del proprio stipendio man mano che presterà la propria attività lavorativa, ma ciò nondimeno i suoi prossimi stipendi possono essere considerati delle utilità in prospettiva futura; la medesima conclusione deve essere svolta con riguardo al debitore che svolga attività imprenditoriale in relazione ai crediti derivanti da rapporti contrattuali ancora non completamente eseguiti.
      Di contro, non possono essere comprese tra le utilità future i crediti che possono derivare da contratti meramente aleatori (si pensi ad un contratto di assicurazione) né diritti per i quali il debitore sia titolare di una mera aspettativa di fatto.
      Si è ancora precisato in giurisprudenza che il riferimento alle utilità in prospettiva futura necessita di una prognosi prospettica che metta il giudice nelle condizioni di dover valutare, in concreto, la condotta del debitore, anche in ordine alla sua inerzia nel ricercare un lavoro, ovvero ottenere un impiego più remunerativo, tenuto conto dell'età del predetto, delle sue condizioni familiari e dell'assenza di condizioni ostative (Trib. Alessandria, 15 maggio 2024).