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STATO PASSIVO E CREDITORE IPOTECARIO IN ASSENZA DI IMMOBILI

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    08/05/2024 18:41

    STATO PASSIVO E CREDITORE IPOTECARIO IN ASSENZA DI IMMOBILI

    In una procedura di Liquidazione Controllata viene presentata l'istanza da parte di un creditore ipotecario che richiede l'ammissione allo stato passivo del proprio credito in via privilegiata ipotecaria precisando che il credito risulta garantito da iscrizione di ipoteca volontaria derivante dalla concessione del mutuo fondiario e in prededuzione per spese procedura esecutiva.
    Da precisare che l'attivo della procedura non è costituito da beni immobili, essendo già stati venduti molti anni prima in seguito ad esecuzioni immobiliari, già concluse con l'assegnazione delle somme ricavate ai creditori . I costi richiesti in prededuzione sono costituiti da spese notifica atto di pignoramento , titolo esecutivo e precetto , spese trascrizione spese Iscrizione a ruolo e fondo spese del Delegato alle vendite .
    E' corretto declassare a chirografario l'intero ammontare dei crediti richiesti, in totale assenza di attivo immobiliare ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2024 18:48

      RE: STATO PASSIVO E CREDITORE IPOTECARIO IN ASSENZA DI IMMOBILI

      Corretto.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Elegibili

        Cesena (FC)
        20/05/2024 11:57

        RE: RE: STATO PASSIVO E CREDITORE IPOTECARIO IN ASSENZA DI IMMOBILI

        Al fine di evitare osservazioni da parte del creditore , cosa sarebbe opportuno inserire nel progetto di Stato passivo per il declassamento a chirografari sia del credito ipotecario che quello in prededuzione ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/05/2024 19:55

          RE: RE: RE: STATO PASSIVO E CREDITORE IPOTECARIO IN ASSENZA DI IMMOBILI

          La ragione del non accoglimento delle richieste del creditore sta nel fatto che il bene gravato è stato venduto prima dell'apertura della liquidazionecontrollata. Pertanto potrebbe dire che si esclude il privilegio ipotecario in quanto il bene oggetto della iscrizione ipotecaria non è stato acquisito all'attivo della procedura, essendo stato venduto prima dell'apertura della stessa in sede esecutiva, per cui il credito ipotecario va degradato al chirografo.
          Quanto alle spese potrebbe dire che si esclude la prededuzione in quanto le spese in questione non rientrano nella previsione di cui all'art. 6 CCII né sono qualificate come prededucibili da apposita disposizione di legge. Al più potrebbero godere del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., ma anche questo va escluso non essendo stato il pignoramento di alcuna utilità per la massa dei creditori in quanto il bene oggetto del pignoramento è stato venduto e non acquisto all'attivo, sicchè anche le spese vanno ammesse in chirografo.
          Zucchetti SG srl