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esdebitazione incapiente

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    17/05/2025 00:53

    esdebitazione incapiente

    Gentilissimi chiedo il vostro parere in merito alla seguente situazione

    il richiedente si trova ad utilizzare la procedura, in quanto all'età di 18 anni appena compiuti ancora scolaro, la banca gli fece firmare una fideussione circa 650000 euro per una società srl ora fallita, il ragazzo era socio di minoranza e la madre maggioranza.
    la banca vuole escutere la fideussione , il soggetto è nullatenente e disoccupato.
    Ha tentato più volte di offrire una piccola cifra circa 6.000 euro alla società di cartolarizzaione che ha acqusito il credito ad una cifra minima , ma le proposte sono state rigettate , pertanto non rimane che la procedura di esdebitazione incapiente . non ha altri debiti neppure fiscali.Pertanto la procedura ha un unico creditore la società di cartolarizzazione.
    visto il diniego della società ad accettare la proposta più volte formulata,
    vista la buona fede del creditore,
    vorrei poter ulteriormente relazionare un aspetto rilevante, la firma di una fideussione da parte di un soggetto appena maggiorenne ancora frequentante scuola e palesemente chiedere di applicare le sanzioni procedurali previste per il finanziatore
    colpevole.
    Vi chiedo cosa prevedeno queste sanzioni, se in virtu delle stesse è possibile chiedere il pagamento delle spese della procedura a carico del finanziatore colpevole.
    A vostro parere è possibile nel caso in esame?
    grazie
    spp
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/05/2025 11:03

      RE: esdebitazione incapiente

      Riteniamo che nel caso di specie il debitore possa accedere alla esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 c.c.i.i. poiché, all'evidenza, non è in grado di assicurare alcuna utilità ai creditori.
      Va solo verificato che tale impossibilità sussista anche nei tre anni successivi alla pronuncia del decreto di esdebitazione, come si ricava dai commi 7 e 9 del medesimo art. 283.
      La concessione abusiva del credito da parte dell'istituto bancario si concretizza nell'erogazione di un nuovo finanziamento ovvero nel mantenimento delle linee di credito in essere in favore di un'impresa in crisi che non abbia concrete ed effettive prospettive di risanamento, causando l'aggravamento delle sue condizioni economiche.
      La responsabilità della banca per abusiva concessione del credito va accertata in un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che non può essere valutata incidentalmente in sede di procedura al fine delle ripartizione del carico delle spese.
      Secondo Cass. Civ. 30 giugno 2021, n. 18610 "L'erogazione del credito è qualificabile come 'abusiva', qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa".