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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
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Fabio Pipia
Palermo30/09/2025 09:20INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
Spett.le Fallcoweb,
sono stato recentemente nominato Liquidatore in una procedura di Liquidazione Controllata. Sto per terminare la redazione del progetto dello stato passivo ed ho ricevuto proprio ieri una domanda di insinuazione al passivo da parte di una banca cessionaria della vecchia Popolare di Lodi.
Premesso che hanno prodotto il contratto di cessione, alcune comunicazioni di sollecito e/o messa in mora sia da parte della cedente che della cessionaria il mio dubbio, però, per il quale richiedo il vostro preziosissimo parere, sta nel fatto che non hanno fornito ne la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale nè nel registro dell'imprese così come previsto dall'art.58 del T.u.b. . Mi chiedevo, pertanto, se questa mancata produzione possa giustificare o meno l'esclusione di detto credito dallo stato passivo.
Nel ringraziarvi sempre per il vostro preziosissimo supporto colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti-
Fabio Pipia
Palermo30/09/2025 15:28RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
Spett.le Fallcoweb,
aggiungo che oggi il cessionario mi ha risposto che non hanno proceduto alla cessione tramite pubblicazione in gazzetta e nel registro imprese ma semplicemente con un contratto sottoscritto tramite corrispondenza commerciale non fornendomi, però, alcuna prova di qualsivoglia notifica della cessione al Debitore. In questi casi il Liquidatore non dovrebbe essere legittimato a rigettare la domanda?
Vi ringrazio ancora!
Cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/09/2025 16:13RE: RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
In questo caso, la comunicazione alla procedura potrebbe valere ai fini dell'art 1264 c.c. -
Fabio Pipia
Palermo30/09/2025 16:31RE: RE: RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
Parliamo di una cessione del 2014 con atti interruttivi comunicati dal ccessionario nel 2020 e nel 2021.
Potrebbero essere, a vostro parere, tali da legittimare l'insinuazione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/10/2025 08:48RE: RE: RE: RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
La prescrizione è quella ordinaria, decennale, per cui se vi sono stati, come pare di capire, atti interruttivi, il credito non si è prescritto
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Zucchetti Software Giuridico srl
30/09/2025 16:07RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO CREDITORE CESSIONARIO SENZA PRODUZIONE DI PUIBBLICAZIONE CESSSIONE IN G.I O NEL REGISTRO IMPRESE
Per rispondere a questa domanda occorre partire dall'art. 1264 c.c., a mente del quale al fine di rendere opponibile la cessione del credito è necessario che essa sia notificazione o accettata dal cessionario.
Nelle operazioni di cessione di crediti in blocco compiute nell'ambito delle così dette operazion di "cartolarizzazione", questa regola generale subisce una deroga in forza dell'art. 4 l. 130/1999, il quale prevede che alle cessioni compiute in tema di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 commi 2, 3 e 4 tub.
Orbene, l'art. 58 comma 2 prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante:
iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Aggiunge che la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (che ad oggi non ci sono).
Il comma 3 precisa che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Infine, il comma 4 stabilisce che gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Ora, come si vede, nelle operazioni di cartolarizzazione, l'opponibilità della cessione è garantita dal duplice adempimento rappresentato dalla iscrizione nel registro delle imprese e dalla pubblicazione della avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Suggeriamo dunque di rappresentare al cessionario la necessità di produrre i documenti indicati, pena l'esclusione.
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