Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - durata

  • Stefano Ravo

    Trieste
    05/02/2025 13:59

    Liquidazione controllata - durata

    Alla luce del nuovo comma 3 dell'articolo 272 CCII come modificato dal D.lgs d.lgs. 13/09/2024, n. 136: il debitore in procedura di liquidazione controllata con durata di 54 mesi può fare istanza al Giudice per ridurre la durata della procedura a 36 mesi?
    Preciso che la liquidazione verte esclusivamente sulle retribuzioni di lavoro dipendente.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2025 20:27

      RE: Liquidazione controllata - durata

      Il nuovo comma 3 dell'art. 272 c.c.i.i. prevede che la procedura di liquidazione controllata rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ma che può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. In questo contesto, il termine di tre anni, spiega la Relazione all d.lgs n. 136 del 2024, stabilita la durata minima della procedura, in coerenza con quanto precedentemente previsto dalla legge n. 3 del 2012 e con i tempi dell'esdebitazione. Non essendo i tre anni il termine massimo, non sembra possibile ridurre a 36 mesi l'impegno assunto per 54 ,mesi.
      Zucchetti SG srl
    • Daniela Ruschena

      Casale Monferrato (AL)
      13/02/2025 10:09

      RE: Liquidazione controllata - durata

      Chiedo scusa, mi inserisco nella discussione:
      procedura liquidazione del patrimonio aperta sotto la vigenza della Legge 3/2012. Inizialmente è stata prevista la durata di anni 4 (la liquidazione del patrimonio prevedeva la vendita di un immobile, cosa che è avvenuta, e l'accantonamento di somme mensili trattenute dalla retribuzione) : ritengo che sia corretto mantenere ferma la durata dei 4 anni, disapplicando quanto prevsito dal correttivo ter che indica la durata a 3 anni. E' corretto?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        15/02/2025 19:15

        RE: RE: Liquidazione controllata - durata

        L'art. 390 c.c.i.i. dispone (sintetizzando) che il nuovo codice si applica alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore dello stesso per cui tutte quelle già aperte e regolamentate dalla legge fallimentare e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 rimangono disciplinate da queste ultime.
        Tanto già chiude la questione, ma vi è da aggiungere che il termine triennale previsto dal nuovo codice indica la durata minima e non quella massima, per cui anche sotto la vigenza della nuova disciplina ove fosse stato previsto il pagamento mediante la contribuzione di parte della retribuzione per quattro anni, la procedura avrebbe avuto potuto avere una tale durata.
        Zucchetti SG srl
    • Roberto Marinelli

      Macerata
      18/06/2026 11:13

      RE: Liquidazione controllata - durata

      Chi decide la durata della liquidazione controllata sulla base del fatto che, in un caso specifico, all'apertura della procedura i beni immobili erano tutti già venduti, e l'unico ulteriore attivo risulta lo stipendio del debitore.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        20/06/2026 08:31

        RE: RE: Liquidazione controllata - durata

        L'art. 273 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
        A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
        Entrambe le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.; lo prevede l'art. 56 comma 4.
        Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
        Certamente, la procedura può durare più di tre anni perché ad esempio è necessario completare il procedimento di liquidazione di alcuni cespiti (a conferma di ciò viene in rilevo l'art. 282, comma 1-bis, il quale dispone che "L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie"), ma comunque allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato, arrestandosi il prelievo delle quote stipendiali. Invero, se dopo il decorso del triennio interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"), manca il titolo per l'ulteriore apprensione di quote stipendiali.
        In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.".