Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio - pagamenti generici

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    10/09/2019 12:53

    Liquidazione del patrimonio - pagamenti generici

    Buongiorno,
    sono liquidatore del patrimonio ex art 14 quinquies Legge 3/2012.
    La procedura possiede un c/c sul quale confluiscono somme periodiche.
    Ora: devo procedere alla vendita di un immobile per il quale, nel programma di liquidazione (inviato ai creditori e al GD e senza osservazioni), ho indicato che le spese di pubblicità e accessorie potrebbero ammontare a circa € 1.000.
    Io ritengo di poter procedere al pagamento di dette spese senza più chiedere ulteriori autorizzazioni al GD posto che il programma di liquidazione non opposto dovrebbe considerarsi "definitivo ed operativo" anche se non è prevista apposito provvedimento del GD che autorizza gli atti ad esso conformi (come nel fallimento).
    Qual è il Vs. pensiero? Grazie.
    Mauro Alloro - Imperia.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2019 18:39

      RE: Liquidazione del patrimonio - pagamenti generici

      L'art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione (o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento) "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". La disposizione è molto prossima a quella di cui all'art. 111-bis, comma 2, l.fall., ma non contiene le altre indicazioni dettate dalla citata norma fallimentare circa le modalità del pagamento. Posto che nell'ambito delle prededuzioni rientrano le spese di procedura in quanto si tratta di crediti sorti in occasione ein funzione della liquidazione, le modalità del pagamento delle stesse, nel silenzio della legge, sono da ricostruire. La via più garantista sarebbe quella di richiedere l'autorizzazione del giudice, in applicazione analogica del terzo comma dell'art. 111bis l.fall., ma si può anche sostenere che essendo state nel caso le spese già previste nel programma di liquidazione non contestato, il liquidatore possa procedere al pagamento delle stesse senza ulteriore autorizzazione.
      Zucchetti SG srl