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PEI su immobile debitore

  • Teresa De Simone Ranieri

    L' AQUILA (AQ)
    10/03/2026 15:54

    PEI su immobile debitore

    Buon pomeriggio,
    pongo alla vostra attenzione la seguente casistica.
    A gennaio 2026 viene dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di un consumatore; nella massa attiva è presente un immobile che era stato sottoposto a vincolo di destinazione ex art. 2465-ter del cod. civ. dal debitore a beneficio dei genitori.
    Il creditore principale (non fondiario) aveva promosso un'aziona revocatoria diretta a far dichiarare l'inefficacia del vincolo: l'azione veniva accolta e pertanto il creditore procedeva ad instaurare il processo esecutivo immobiliare diretto alla soddisfazione del proprio credito.
    In seguito all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il sottoscritto liquidatore procedeva a depositare sul PEI di riferimento l'atto di sospensione del procedimento esecutivo individuale stante la sentenza di apertura della LC ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII.
    Si segnala altresì che prima dell'apertura della LC venivano a mancare i genitori del debitore che si ricorda essere beneficiari del vincolo.
    Alla luce di quanto appena esposto si chiede:
    - il sottoscritto liquidatore può subentrare nella procedura esecutiva individuale e utilizzare il ricavato per soddisfare tutti i creditori ovvero il ricavato della vendita può essere destinato solo al creditore procedente che ha ottenuto la revocatoria?
    - la morte dei genitori, in qualità di beneficiari, fa venire meno l'esistenza del vincolo di destinazione e quindi l'immobile rientra automaticamente nella massa attiva disponibile della procedura ovvero lo scrivente deve procedere alla cancellazione del vincolo per acquisire il bene immobile e procedere alla vendita?
    Vi ringrazio anticipatamente della collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/03/2026 10:34

      RE: PEI su immobile debitore

      A nostro avviso la morte dei genitori consente di acquisire all'attivo il cespite oggetto di segregazione patrimoniale.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Com'è noto, l'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Essa consente al creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Come si vede, il legislatore tutela l'interesse del creditore a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
      Ed infatti l'art. 2902, comma primo, c.c., prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono".
      Come si vede, la revocatoria non spiega dunque efficacia erga omnes, ma si risolve solo a vantaggio del creditore che l'abbia esperita. Ne consegue che in caso di fallimento del venditore, il bene oggetto del precedente giudizio revocatorio, conclusosi con sentenza passata in giudicato prima dell'apertura della procedura, non può essere acquisito all'attivo.
      Fatta questa premessa, osserviamo tuttavia che nel caso di specie il vincolo è venuto meno, con la conseguenza che il cespite può tornare all'attivo del patrimonio ed il liquidatore potrà optare per il subentro della procedura, a norma dell'art. 216 comma 10, oppure per la richiesta di improseguibilità ai sensi dell'art. 150, entrambi applicabili alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5 c.c.i.i.
    • Teresa De Simone Ranieri

      L' AQUILA (AQ)
      15/03/2026 10:51

      RE: PEI su immobile debitore

      Ringraziandovi della puntualità e tempestività del riscontro, condividendo il vostro orientamento, sono a chiedervi se il venir meno del vincolo dovuto alla morte di ambedue i beneficiari possa essere fatto valere sic et simpliciter ovvero se debba essere necessario procedere alla cancellazione del vincolo tramite annotazione o trascrizione nei registri immobiliari.

      Vi ringrazio anticipatamente,
      TDSR
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        17/03/2026 12:41

        RE: RE: PEI su immobile debitore

        A nostro avviso non è necessario procedere alla cancellazione (che non avverrà neppure con il trasferimento a seguito della vendita giudiziaria). Si tratterà semplicemente di dare atto della inopponibilità del vincolo.