Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata di ditta individuale

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    03/08/2026 16:50

    Liquidazione controllata di ditta individuale

    Spettabile Forum,
    si è rivolto a me il titolare di una ditta individuale, che sta valutando l'accesso ad una procedura di liquidazione controllata per porre rimedio al grave stato di sovraindebitamento. Ho alcune domande in proposito:
    - durante la procedura la ditta individuale prosegue la sua attività? Se sì, da chi è gestita?
    - all'esito del triennio la ditta individuale deve essere cancellata?
    - la ditta individuale ha dei dipendenti. Come vengono gestiti tali rapporti?
    Resto in attesa della Vostra cortese risposta, grazie.
    Un cordiale saluto.
    GA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/08/2026 10:57

      RE: Liquidazione controllata di ditta individuale

      Per rispondere alla domanda va premesso che l'apertura della liquidazione controllata priva il debitore della disponibilità dei suoi beni. Lo si ricava dalla lettura dell'art. 142 comma 1, la cui applicazione alla liquidazione controllata è prevista dall'art. 270, comma 5, c.c.i.i.
      L'art. 270, comma 2 let. e) prescrive che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi".
      Ancora, l'art. 268, comma 4 let. b) dispone che è escluso dalla liquidazione controllata, tra l'altro, ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.
      Dunque, se in linea di principio l'attività del debitore cessa con l'apertura della liquidazione controllata, dacché il debitore perde la disponibilità dei suoi beni a norma dell'art 142 comma 1 c.c.i.i., nulla esclude che il debitore possa essere autorizzato, a norma dell'arrt. 270 comma 2 let. e) ad utilizzare una porzione dei suoi beni per proseguire la sua attività (come implicitamente ammesso dall'art. 268 comma 4 let. b), al fine di trattenerne i proventi ai fini del sostentamento suo e della sua famiglia.