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Merito Creditizio

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    29/09/2022 17:15

    Merito Creditizio

    In base all'art. 68, comma 3, del nuovo CCII, l'OCC deve indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio secondo le indicazioni indicate nello stesso comma.
    Il significato da attribuire al "Soggetto Finanziatore" è da intendersi con un'eccezione ampia (comprendendo quindi anche soggetti privati che hanno prestato denaro) oppure si riferisce solo a istituti di credito, finanziarie, ecc...?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 20:24

      RE: Merito Creditizio

      L'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". Nonostante la genericità del termine "soggetto finanziatore", che sembra includere qualsiasi finanziatore, la norma è chiaramente diretta agli istituti finanziari che esercitano professionalmente l'attività creditizia, sia per l'origine (l'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B.)sia per il suo scopo. Questa infatti è dettata in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B; di questo si ha un primo riflesso specifico nell'art. 69, co. 2, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Peraltro, la responsabilità in parola impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o avvalendosi di banche dati di settore o altro, e questa attività può essere svolta solo da istituti appositamente organizzati quali le banche esimili.
      Zucchetti SG srl