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Operatività del Liquidatore nella Liquidazione Controllata - impresa individuale

  • Monica Pazzini

    Rimini
    08/05/2024 08:52

    Operatività del Liquidatore nella Liquidazione Controllata - impresa individuale

    Buongiorno,
    in qualità di Liquidatore della LC di una ditta individuale chiedo un confronto in merito alla operatività.
    Il debitore, a seguito di sentenza di separazione, deve:
    - versare mensilmente gli alimenti ai figli;
    - pagare le spese correnti necessarie per il suo sostentamento (es. bollette di casa e spesa alimentare);
    - continuare l'attività di agente immobiliare con tutte le azioni conseguenti (versamento Iva, ctr, pagamento fornitori successiva alla apertura della LC).
    Chiedo se il Liquidatore possa procedere autonomamente a sostenere tali uscite (pagare gli alimenti, bollette, fatture fornitori) o sia necessaria l'autorizzazione preventiva del GD (il PdL non è ancora stato predisposto).
    Il conto corrente bancario della Procedura non è vincolato alle disposizioni del Tribunale pertanto il Liquidatore dovrebbe potere operare "autonomamente" senza l'emissione del mandato di pagamento, è corretto?
    Inoltre, nonostante ripetuti quesiti avanzati alla CCIAA competente, non siamo ancora riusciti a sapere se l'apertura della LC determina il venire meno dell'iscrizione come agenti di affari in mediazione (ad es. il fallimento è una causa di interruzione dell'attività). Ciononostante il debitore ha continuato ad esercitare l'attività successivamente alla apertura della LC sotto la supervisione del Liquidatore. In udienza il GD ha ammonito le parti chiedendo un approfondimento con la CCIAA su tale aspetto mentre nella Sentenza di apertura della procedura non è stato disposto nulla in merito alla autorizzazione o meno della continuazione provvisoria dell'attività.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2024 18:40

      RE: Operatività del Liquidatore nella Liquidazione Controllata - impresa individuale

      Impregiudicata la questione della interruzione o meno dell'attività, che va risolta, come giustamente ha indicato il giudice, con la Camera di commercio, per il resto molto dipende dalla consistenza del patrimonio del sovraindebitato messo a disposizione dei creditori e dalle decisioni prese dal giudice con riferimento a quanto previsto dall'art. 268, comma 2, lett. b).
      Se, come pare di capire l'attivo del debitore è costituito dal suo reddito di lavoro, il giudice deve stabilire n quanto occorre al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia, includendo in questa valutazione sia le spese correnti per il suo sostentamento che l'assegno a favore dei figli, che costituisce appunto mantenimento della sua famiglia. Le spese riguardanti l0'attività lavorativa rientrano nella competenza del debitore in quanto necessarie alla produzione del reddito netto, detratte le spese.
      In tutto questo il liquidatore dovrebbe soltanto vigilare che il sovraindebitato giustifichi correttamente il suo reddito e che corrisponda alla procedura la parte indicata dal giudice eccedente il mantenimento suo e della sua famiglia, salvo, anche sotto questo aspetto, che il giudice non abbia diversamente disposto.
      Zucchetti SG srl