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CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI

  • Matteo Della Bonzana

    Alessandria
    12/05/2026 12:16

    CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore in due distinte liquidazioni controllate aperte a seguito di richiesta presentata unitariamente dai debitori, coniugati in comunione legale dei beni. Nonostate la domanda congiunta il Tribunale ha aperto due distinte procedure in forza di unica sentenza (forse a livello pratico era più comdo una sola procedura con due masse distinte come per le società di persone).
    Entrambi i debitori Tizia e Caio sottoscrivo contratto di mutuo e il debitore Caio, quale propriopietario di immobile, presta garanzia ipotecaria sul bene di sua proprietà.
    A questo punto i quesiti che mi pongo sono i seguenti:
    1) Inventario di Tizia, devo acquisire il bene immobile per la comunione legale? Se si in che quota?
    2) Stato passivo Tizia: l'Istituto mi chiede l'ammissione ipotecaria ma a mio avviso il suo credito è chirografo? Come influisce l'ammissione in rapporto all'eventuale acquisizione del bene immobile in questa procedura?
    3) L'istuto di credito vanta privilegio ipotecario solo nella procedura di Caio? Acquisisco per intero l'immobile?
    Per l'effetto di quanto sopra poi come gestisco i ricavati delle vendite e i successivi riparti se acquisisco quote di immobile in entrambe le procedure tenuto conto dell'ipoteca che grava sullo stesso?
    Ringraziando come sempre per il prezioso aiuto porgo
    Cordiali saluti
    MDB
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/05/2026 16:47

      RE: CONIUGI IN COMUNIONE DEI BENI

      Il tema è delicato, poiché è assai discutibile che l'apertura della liquidazione controllata comporti lo scioglimento della comunione.
      Invero, secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'elenco delle cause di scioglimento della comunione indicate dall'art. 191 c.c. ha carattere tassativo in ragione degli interessi che sottendono la scelta per l'applicabilità del regime di comunione legale.
      Tuttavia tale tassatività è messa concretamente in discussione proprio in rapporto alla previsione del fallimento quale causa di scioglimento: il fondamento di tale previsione - indicato nell'incompatibilità fra la disciplina dell'esecuzione concorsuale e quella della comunione legale, con riguardo alle regole sia sull'amministrazione che sulla responsabilità patrimoniale - ha indotto taluni interpreti a ritenere che, nonostante il silenzio della legge, anche le altre procedure concorsuali, concordato preventivo (in ambedue le forme) ed amministrazione controllata, comportino scioglimento della comunione.
      Nel senso che la liquidazione controllata comporti invece lo scioglimento della comunione legale si è espresso Trib. Terni,11/08/2023, n. 8028.
      Orbene, se si aderisce a questa impostazione, a ciascuna delle masse delle due liquidazione controllata andrà acquisita la quota di ½.
      Quanto allo stato passivo, la banca avrà diritto di insinuarsi al passivo per l'intero in entrambe le procedure, e se verrà soddisfatto in una delle due (in tutto o in parte), non parteciperà al riparto nell'altra (o vi parteciperà per il minore importo). Chiaramente, potrà insinuarsi con il grado ipotecario solo nella procedura (che ci pare essere di Caio) in cui è stato acquisito all'attivo il bene sul quale l'ipoteca è iscritta.