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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
sorte dell'iscrizione dell'ipoteca iscritta ante procedura di Liquidazione Controllata
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)09/11/2025 14:13sorte dell'iscrizione dell'ipoteca iscritta ante procedura di Liquidazione Controllata
Buongiorno,
premetto di essere stata nominata liquidatore in una procedura di LC in cui risulta compreso nell'attivo un immobile su cui insisteva già in precedenza una iscrizione ipotecaria da parte di tre creditori.
I primi due creditori, fornitori del debitore , non hanno presentato istanza di ammissione allo stato passivo della liquidazione controllata, mentre il terzo creditore è Agenzia delle Entrate che ha presentato al domanda di insinuazione.
Il primo creditore ipotecario è quello che avrebbe diritto a soddisfarsi per primo sul bene ipotecato.
Preciso che in sede di vendita il prezzo realizzato sarebbe tale da soddisfare parzialmente il primo creditore ipotecario.
Le domande sono queste:
1) posto che nella sentenza il Giudice ha disposto la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso devo effettuare una apposita comunicazione al creditore ipotecario o basta avergli inviata copia della sentenza?
2) non mi è chiaro come io debba procedere in presenza di ipoteca su beni facenti parte dell'attivo. Devo chiederne la cancellazione? Oppure l'ipoteca resta e sarà poi il Liquidatore che avvierà eventualmente le procedure di vendita al posto del creditore oppure ancora si accorda con il creditore di rinunciare a subentrare nell'attività di vendita? Preciso che al momento non ho notizia di procedure di vendita in corso.
3) i creditori ipotecari restano tali anche se non hanno fatto domanda di insinuazione al passivo?
4) poichè con la vendita dell'immobile si soddisferebbe solo in parte il credito del primo creditore ipotecario che fine fanno gli altri crediti garantiti da ipoteca? Passano al chirografario?
In presenza di pignoramenti di stipendio da parte di terzi creditori chiedo se basta comunicare al creditore la sentenza e rimarcare allo stesso l'ordine disposto dal Giudice di sospensione delle trattenute.-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/11/2025 16:05RE: sorte dell'iscrizione dell'ipoteca iscritta ante procedura di Liquidazione Controllata
Anticipando il risultato del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che:- non è necessaria alcuna specifica comunicazione al creditore ipotecario;
- l'ipoteca sarà cancellata solo se in esecuzione del programma di liquidazione si procederà alla vendita giudiziaria del cespite;
- i creditori ipotecari resteranno tali, ma parteciperanno alla distribuzione del ricavato solo se depositeranno istanza di insinuazione al passivo;
- i creditori titolari di ipoteca successiva al primo se non soddisfatti con il ricavato dalla vendita del cespite sul quale l'ipoteca è iscritta saranno trattati quali creditori chirografari.
- Se vi sono pignoramenti stipendiali occorrerà comunicare la sentenza anche al datore di lavoro, intimandogli di versare alla procedura le somme oggetto di pignoramento.
Ai sensi dell'art. 272 comma 1 c.c.i.i. "Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4".
Come si vede, il liquidatore notifica la sentenza a tutti i creditori, ivi compresi quelli titolari di ipoteca, nei confronti dei quali non sono necessari adempimenti ulteriori.
L'art. 275 comma 1 "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo".
Da questa norma si ricava, per tabulas, che alla cancellazione delle ipoteche si procederà solo all'esito della vendica, così come del resto è previsto anche in sede di liquidazione giudiziale, a norma dell'art. 217 comma 2.
L'art. 270, comma 2 del d) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depo- sitato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo". Scaduti questi termini il liquidatore forma lo stato passivo, a norma dell'art. 273, ed esaurite le attività di liquidazione "provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunica- re al debitore e ai creditori".
Dunque, i solo creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo e che siano stati ammessi al passivo concorrono nella distribuzione del ricavato.
I creditori ipotecari concorrono nella distribuzione del ricavato in base al loro grado.
Com'è noto, è principio generale, scolpito nell'art. 2808, comma primo, c.c., quello per cui l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Essa richiede, ai fini della sua costituzione, l'iscrizione presso l'ufficio del registro immobiliare (oggi Agenzia del Territorio) del luogo in cui si trova l'immobile che ne è gravato (art. 2827 c.c.), secondo le modalità prescritte dall'art. 2839.
Questa iscrizione ne determina il grado. Infatti, l'art. 2852 prevede che l'ipoteca prende il grado dal momento della sua iscrizione, mentre l'art. 2853, precisa che in caso di richieste contemporanee il grado è stabilito dal numero d'ordine e che richieste simultanee porteranno lo stesso numero d'ordine, e di ciò si farà menzione nella nota, sicché l'ipoteca iscritta per prima prevale sull'ipoteca iscritta successivamente, avendo un grado superiore. Insomma, il concorso tra i vari creditori ipotecari viene disciplinato dal nostro ordinamento in base al grado delle rispettive ipoteche (a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Francia, dove si considera la data di insorgenza del credito), cioè considerando il momento dell'iscrizione (determinato all'interno del medesimo giorno dall'attribuzione del numero d'ordine nei registri immobiliari).
Infine, quanto all'ultima delle questioni poste, osserviamo quanto segue.
In ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per perfino laddove ove effettuati quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione pronunciata in un procedimento per espropriazione di crediti presso terzi., (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
Orbene, per quanto l'art. 270 comma 5, nel disporre che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144, è pacifico che tale omissione non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono esclusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza
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