Forum SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E GIUDIZIO DIVISIONALE

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    04/05/2026 08:20

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E GIUDIZIO DIVISIONALE

    Buongiorno,
    trovandomi a dover effettuare una valutazione dei costi da sostenere nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata in cui il soggetto sovraindebitato risulta intestatario della sola quota del 50% di bene immobile indiviso e nell'ipotesi in cui dovesse essere instaurato giudizio divisionale, chiedo il vostro confronto per comprendere quali siano le azioni che il liquidatore deve porre in essere per introdurre giudizio divisionale all'interno della procedura di liquidazione controllata nonché i relativi costi che devono essere stimati e che graveranno in prededuzione sulla procedura stessa, oltre al compenso del perito e alle spese di pubblicità (ad esempio se è necessaria la nomina di un legale con relativo compenso o il contributo per iscrizione a ruolo o altro).
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2026 07:45

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E GIUDIZIO DIVISIONALE

      I costi che devono essere preventivati riguardano tutti quelli relativi al giudizio di divisione. Dunque: il legale della procedura, i costi di iscrizione a ruolo e di contributo unificato, le spese del perito che sarà nominato dal giudice della divisione per la stima, le eventuali spese di una divisione in natura (laddove possibile) o di una vendita dell'intero (costi della pubblicità, gestore della vendita e professionista delegato).
      Ovviamente questa è una ipotesi di massima, posto che alcune spese potrebbero non rendersi necessarie. Pensiamo ad esempio alle spese della vendita o della divisione in natura, che sarebbero evitate se uno dei comproprietari chiedesse l'assegnazione dell'intero, a norma dell'art. 720 c.c.
      Detto questo, è forse utile aggiungere alcune ulteriori considerazioni.
      Intanto, il programma di liquidazione potrebbe prevedere la vendita della quota, anche se, come noto, le quote indivise sono scarsamente appetibili sul mercato, a meno che non vi sia il comproprietario interessato.
      Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di ottenere dai comproprietari un mandato a vendere, in modo tale che in seno alla procedura si potrebbe collocare sul mercato l'intero. Va però avvertito che in questo caso, trattandosi di vendita di bene non interamente acquisito all'attivo e liquidato in parte forza di atto negoziale (cioé la procura rilasciata dal comproprietario non sovraindebitato) è dubbio che si possano cancellare le ipoteche gravanti sulla quota di costui, a meno che il piano preveda che la quota parte di ricavato spettante al comproprietario sia distribuita tra i creditori ipotecari di questi, i quali a loro volta prestano il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore (il consenso deve chiaramente essere espresso nella forma dell'atto pubblico per costituire titolo valido alla cancellazione).
      Una ulteriore possibilità (sostanzialmente sovrapponibile alla prospettazione formulata nella domanda) potrebbe essere quella di stipulare con i comproprietari un accordo transattivo finalizzato allo scioglimento della comunione (che ad esempio prevede l'acquisto della quota del sovraindebitato) al quale però si può giungere, a nostro avviso, solo previa stima della quota e verifica della impossibilità di acquisire un utile maggiore mediante la collocazione della stessa sul mercato o mediante la vendita dell'intero in un giudizio di scioglimento della comunione. Il vantaggio della transazione è quello di evitare le lungaggini ed i costi della procedura di vendita (sia che si venda la quota, sia che si proceda alla vendita dell'intero in ambito divisorio).