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Operazioni di chiusura liquidazione

  • Astrid Selene Crosio

    Imola (BO)
    24/06/2026 17:12

    Operazioni di chiusura liquidazione

    Il contesto è quello di una liquidazione controllata, apertasi nel gennaio 2023, per la quale si è presentata anche la relazione riguardante i presupposti per l'esdebitazione, essendo trascorsi 3 anni.
    Unico attivo della procedura è il realizzo di una procedura esecutiva immobiliare, nella quale la liquidazione si è insinuata per ottenere le spese in prededuzione (occ, anticipate e legali per intervento)
    A seguito di assegnazione dell'immobile, la procedura esecutiva si sta concludendo.
    Considerando che la procedura esecutiva pagherà alla liquidazione solo spese in prededuzione occorre comunque aprire un conto corrente dedicato o si potrebbero far transitare del conto dell'occ o del liquidatore ?

    Occorre inviare il progetto di riparto finale ai creditori e, decorsi 15 giorni, al giudice per l'approvazione? (Anche se saranno distribuite solo le spese legali in prededuzione)
    Oppure si può procedere direttamente con il deposito del rendiconto ex art 275 CCII da approvarsi dal giudice per la liquidazione delle competenze dell'OCC e conseguentemente di quelle legali?

    Infine prima di poter chiedere la chiusura della liquidazione occorre aspettare l'approvazione del giudice e solo dopo effettuare i pagamenti e attendere anche si pronunci sull'esdebitazione?
    Il giudice ha un termine entro il quale deve pronunciarsi per l'esdebitazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/06/2026 12:36

      RE: Operazioni di chiusura liquidazione

      Le domande sono diverse.
      Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna di esse.
      Premettiamo che a nostro avviso il rendiconto precede il riparto.
      A norma dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i., terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto al giudice, il quale verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, approva il rendiconto e liquida il compenso al liquidatore ed eventualmente all'OCC.
      A questo punto, prosegue il comma 5, il liquidatore elabora il piano di riparto, lo comunica ai creditori ed al debitore per consentire loro di formulare eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi e quindi, in assenza di contestazioni, lo trasmette al giudice, che autorizza i pagamenti.
      Come si vede, la disciplina tratteggiata prevede che la presentazione del rendiconto preceda il piano di riparto, e questo del resto si giustifica in ragione del fatto che prima di provvedere alla elaborazione del piano di riparto è necessario che il giudice abbia liquidato i compensi dovuti, oltre ad aver verificato la corretta esecuzione del programma di liquidazione, tanto è vero che il comma 4 prescrive che il giudice, se non approva il rendiconto, "indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento". Se tutto questo dovesse avvenire a riparto eseguito, la norma sarebbe inapplicabile, anche tenuto conto del fatto che il tutto potrebbe incidere sul compenso del liquidatore.
      Analogo iter si registra del resto anche nella liquidazione giudiziale, laddove l'art. 231 prevede esplicitamente che il curatore, "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale" presenta al giudice il rendiconto. Il fatto che qui il legislatore espliciti che il rendiconto precede il riparto finale non deve trarre in errore poiché nella liquidazione giudiziale vengono esplicitamente disciplinati anche i riparti parziali.
      Quanto alle prededuzioni, osserviamo che dalla lettura dell'art. 275-bis c.c.i.i. commi 3 e 4 si ricava quanto segue.
      Il comma 3 dispone che "I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
      La norma dunque prevede che non è necessario elaborare una piano di riparto che abbia ad oggetto i crediti prededucibili se ricorrono due condizioni:
      non vi è contestazione sugli importi e sulla natura della somma
      l'attivo è presumibilmente sufficiente a pagare tutte le prededuzioni.
      Se l'attivo è insufficiente, torna la regola generale, secondo quanto prescrive il comma 4, a mente del quale "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
      Se poi vi dovesse essere anche contestazione sul quantum o sul grado, occorre procedere secondo la regola generale, prevista dal comma 1 dell'art. 275 bis, a mente del quale "I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura".
      In ogni caso anche per i crediti pagabili fuori dal procedimento di riparto, l'art. 275-bis comma 3 dispone che "Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato".
      Riassunta nei termini che precedono la cornice normativa di riferimento, e venendo alla domanda, siamo dell'avviso per cui se le prededuzioni non sono contestate e se l'attivo è capiente, si può chiedere al giudice delegato la pronuncia di un provvedimento che autorizzi la procedura esecutiva a pagare direttamente quei crediti (tranne il liquidatore e l'OCC, per le ragioni che tra un attimo vedremo), indicando nell'istanza il relativo IBAN di riferimento, in modo da non generare alcuna incertezza.
      Infine, quanto alle scansioni che regolano la fase della chiusura, occorre guardare alla disciplina dell'art. 276, letta in combinato disposto con l'art. 275.
      L'art. 276 comma 1 prevede che "la procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio".
      Il comma 2 aggiunge che con il decreto di chiusura il giudice autorizza il pagamento del compenso liquidato.
      Orbene, tenuto conto che a norma dell'art. 275 comma 3 c.c.i.i. il compenso è liquidato con l'approvazione del rendiconto, è evidente che nel caso prospettato l'iter da seguire potrebbe essere il seguente.
      Il liquidatore presenta il rendiconto e chiede al giudice di approvarlo. Contestualmente, o con separata istanza, lo stesso chiede la liquidazione dei compensi nonché l'autorizzazione a pagare le spese prededucibili (tranne quella del liquidatore e dell'OCC, il cui pagamento viene autorizzato con la chiusura della procedura) direttamente con i fondi della procedura esecutiva.
      Infine, il liquidatore chiede dichiararsi la chiusura della procedura, l'esdebitazione del debitore e l'autorizzazione al pagamento del compenso liquidato.
      Anche in relazione a questo compenso potrebbe richiedersi al giudice, sempre nell'istanza di chiusura, l'autorizzazione a prelevarlo direttamente dalla procedura esecutiva, anche se non è detto che questo sia possibile, atteso che la procedura esecutiva potrebbe avere la necessità di procedere senza attendere i tempi della procedura concorsuale.
      • Michele Giaccaglia

        Ancona
        22/07/2026 17:40

        RE: RE: Operazioni di chiusura liquidazione

        Buon pomeriggio, ho visto diversi interventi sul punto ma non sono sicuro si adattino completamente al mio caso di specie.
        Ho completato in qualità di delegato tutte le attività di mia competenza nella procedura esecutiva (proseguita sulla scorta di mutuo fondiario in costanza di apertura di liquidazione controllata) e sono pronto a predisporre il progetto di distribuzione finale. Sono in attesa che il Liquidatore proceda alla compiuta quantificazione dei propri compensi e richieda la relativa liquidazione al Giudice Delegato nella procedura di liquidazione controllata. Mi è stata intanto inviata tramite pec richiesta di liquidazione dell'acconto già autorizzato, per il quale ho fatto apposita istanza nella proc. esecutiva.
        Tenuto conto che sin dal febbraio 2026 avrei potuto procedere alla chiusura della procedura, è necessario sempre attendere la liquidazione dei compensi nella Liq. controllata? Ci sono altre possibilità?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/07/2026 08:56

          RE: RE: RE: Operazioni di chiusura liquidazione

          A nostro avviso la procedura esecutiva non può e non deve attendere i tempi della liquidazione controllata.
          Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore (ma le stesse considerazioni valgono per la liquidazione controllata sulla scorta di quanto statuito da Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914), in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare) ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura fallimentare, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
          Afferma a questo proposito la suddetta pronuncia che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
          Quindi, in buona sostanza, il curatore (e dunque il liquidatore) sono tenuti ai medesimi oneri che gravano sui creditori intervenuti. Devono costituirsi a mezzo del difensore e chiedere, nella procedura, di concorrere nella distribuzione del ricavato depositato i relativi documenti giustificativi dei crediti vantati.
          Orbene, se così è il liquidatore non può dettare i tempi della procedura.
          Ai sensi dell'art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
          La predisposizione del progetto di distribuzione richiede, preliminarmente, che i creditori siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito.
          Attraverso essa il creditore assolve all'onere di dimostrare le ragioni giustificatrici del proprio credito; a questo onere si accompagna il potere, del giudice, di fissare il termine entro cui esso deve essere assolto, con la precisazione, formulata da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, che questo potere deve essere riconosciuto anche al professionista delegato, salvo contrarie disposizioni contenute nell'ordinanza di delega.
          In questa sentenza la Corte ha osservato che "la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l'ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell'art. 152 cod. proc. civ., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484 cod. proc. civ.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l'altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali".
          Aggiunge la pronuncia che "a complemento funzionale di questo potere generale del giudice, è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 cod. proc. civ., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso. Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere in senso tecnico di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo".
          Dunque, in buona sostanza, il professionista delegato potrà assegnare al liquidatore un termine per chiedere di depositare i documenti giustificativi del diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato, in difetto dei quali dovrà certamente procedere oltre nello svolgimento delle attività delegategli.