Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Operazioni di chiusura liquidazione
-
Astrid Selene Crosio
Imola (BO)24/06/2026 17:12Operazioni di chiusura liquidazione
Il contesto è quello di una liquidazione controllata, apertasi nel gennaio 2023, per la quale si è presentata anche la relazione riguardante i presupposti per l'esdebitazione, essendo trascorsi 3 anni.
Unico attivo della procedura è il realizzo di una procedura esecutiva immobiliare, nella quale la liquidazione si è insinuata per ottenere le spese in prededuzione (occ, anticipate e legali per intervento)
A seguito di assegnazione dell'immobile, la procedura esecutiva si sta concludendo.
Considerando che la procedura esecutiva pagherà alla liquidazione solo spese in prededuzione occorre comunque aprire un conto corrente dedicato o si potrebbero far transitare del conto dell'occ o del liquidatore ?
Occorre inviare il progetto di riparto finale ai creditori e, decorsi 15 giorni, al giudice per l'approvazione? (Anche se saranno distribuite solo le spese legali in prededuzione)
Oppure si può procedere direttamente con il deposito del rendiconto ex art 275 CCII da approvarsi dal giudice per la liquidazione delle competenze dell'OCC e conseguentemente di quelle legali?
Infine prima di poter chiedere la chiusura della liquidazione occorre aspettare l'approvazione del giudice e solo dopo effettuare i pagamenti e attendere anche si pronunci sull'esdebitazione?
Il giudice ha un termine entro il quale deve pronunciarsi per l'esdebitazione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/06/2026 12:36RE: Operazioni di chiusura liquidazione
Le domande sono diverse.
Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna di esse.
Premettiamo che a nostro avviso il rendiconto precede il riparto.
A norma dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i., terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto al giudice, il quale verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, approva il rendiconto e liquida il compenso al liquidatore ed eventualmente all'OCC.
A questo punto, prosegue il comma 5, il liquidatore elabora il piano di riparto, lo comunica ai creditori ed al debitore per consentire loro di formulare eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi e quindi, in assenza di contestazioni, lo trasmette al giudice, che autorizza i pagamenti.
Come si vede, la disciplina tratteggiata prevede che la presentazione del rendiconto preceda il piano di riparto, e questo del resto si giustifica in ragione del fatto che prima di provvedere alla elaborazione del piano di riparto è necessario che il giudice abbia liquidato i compensi dovuti, oltre ad aver verificato la corretta esecuzione del programma di liquidazione, tanto è vero che il comma 4 prescrive che il giudice, se non approva il rendiconto, "indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento". Se tutto questo dovesse avvenire a riparto eseguito, la norma sarebbe inapplicabile, anche tenuto conto del fatto che il tutto potrebbe incidere sul compenso del liquidatore.
Analogo iter si registra del resto anche nella liquidazione giudiziale, laddove l'art. 231 prevede esplicitamente che il curatore, "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale" presenta al giudice il rendiconto. Il fatto che qui il legislatore espliciti che il rendiconto precede il riparto finale non deve trarre in errore poiché nella liquidazione giudiziale vengono esplicitamente disciplinati anche i riparti parziali.
Quanto alle prededuzioni, osserviamo che dalla lettura dell'art. 275-bis c.c.i.i. commi 3 e 4 si ricava quanto segue.
Il comma 3 dispone che "I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
La norma dunque prevede che non è necessario elaborare una piano di riparto che abbia ad oggetto i crediti prededucibili se ricorrono due condizioni:
non vi è contestazione sugli importi e sulla natura della somma
l'attivo è presumibilmente sufficiente a pagare tutte le prededuzioni.
Se l'attivo è insufficiente, torna la regola generale, secondo quanto prescrive il comma 4, a mente del quale "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
Se poi vi dovesse essere anche contestazione sul quantum o sul grado, occorre procedere secondo la regola generale, prevista dal comma 1 dell'art. 275 bis, a mente del quale "I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura".
In ogni caso anche per i crediti pagabili fuori dal procedimento di riparto, l'art. 275-bis comma 3 dispone che "Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato".
Riassunta nei termini che precedono la cornice normativa di riferimento, e venendo alla domanda, siamo dell'avviso per cui se le prededuzioni non sono contestate e se l'attivo è capiente, si può chiedere al giudice delegato la pronuncia di un provvedimento che autorizzi la procedura esecutiva a pagare direttamente quei crediti (tranne il liquidatore e l'OCC, per le ragioni che tra un attimo vedremo), indicando nell'istanza il relativo IBAN di riferimento, in modo da non generare alcuna incertezza.
Infine, quanto alle scansioni che regolano la fase della chiusura, occorre guardare alla disciplina dell'art. 276, letta in combinato disposto con l'art. 275.
L'art. 276 comma 1 prevede che "la procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio".
Il comma 2 aggiunge che con il decreto di chiusura il giudice autorizza il pagamento del compenso liquidato.
Orbene, tenuto conto che a norma dell'art. 275 comma 3 c.c.i.i. il compenso è liquidato con l'approvazione del rendiconto, è evidente che nel caso prospettato l'iter da seguire potrebbe essere il seguente.
Il liquidatore presenta il rendiconto e chiede al giudice di approvarlo. Contestualmente, o con separata istanza, lo stesso chiede la liquidazione dei compensi nonché l'autorizzazione a pagare le spese prededucibili (tranne quella del liquidatore e dell'OCC, il cui pagamento viene autorizzato con la chiusura della procedura) direttamente con i fondi della procedura esecutiva.
Infine, il liquidatore chiede dichiararsi la chiusura della procedura, l'esdebitazione del debitore e l'autorizzazione al pagamento del compenso liquidato.
Anche in relazione a questo compenso potrebbe richiedersi al giudice, sempre nell'istanza di chiusura, l'autorizzazione a prelevarlo direttamente dalla procedura esecutiva, anche se non è detto che questo sia possibile, atteso che la procedura esecutiva potrebbe avere la necessità di procedere senza attendere i tempi della procedura concorsuale.
-