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Liquidazione controllata – esecuzione immobiliare pendente – mancato subentro del Liquidatore – assistenza legale e auto...
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Roberto Pinna
Cagliari17/09/2026 20:35Liquidazione controllata – esecuzione immobiliare pendente – mancato subentro del Liquidatore – assistenza legale e autorizzazione del GD
Buonasera,
sottopongo il seguente quesito in qualità di Liquidatore di una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII.
Tra i beni compresi nella procedura è presente un immobile già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare pendente.
Preciso che il creditore procedente non è un creditore fondiario, ma è titolare di un credito assistito da ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile oggetto dell'esecuzione.
Su istanza del debitore, il Giudice dell'Esecuzione, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione controllata e dell'applicabilità degli artt. 150 e 151 CCII, ha revocato le operazioni di vendita già fissate e, richiamando l'art. 216, comma 10, CCII, mi ha invitato a comunicare, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, se intenda subentrare nella procedura esecutiva.
Nel medesimo provvedimento il GE ha rilevato che, in mancanza di subentro, su istanza del Liquidatore viene dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
Preciso che, quale Liquidatore, non intendo subentrare nella procedura esecutiva.
Ho pertanto contattato la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per conoscere le modalità operative con cui dare seguito al provvedimento. Mi è stato indicato di presentare preliminarmente un'istanza di visibilità del fascicolo telematico dell'esecuzione e, una volta ottenuto l'accesso, di depositare nel medesimo fascicolo l'istanza con cui comunicare il mancato subentro e chiedere al GE la conseguente dichiarazione di improcedibilità.
La Cancelleria mi ha inoltre rappresentato che, non risultando abilitato al deposito telematico nel fascicolo dell'esecuzione, per effettuare tali adempimenti dovrei avvalermi di un avvocato.
Alla luce di quanto sopra, chiedo:
1. Nella mia qualità di Liquidatore, posso presentare direttamente l'istanza di visibilità del fascicolo della procedura esecutiva e, ottenuto l'accesso, procedere personalmente al deposito PCT dell'istanza di mancato subentro e di conseguente improcedibilità, oppure per tali adempimenti è necessario avvalermi di un avvocato?
2. Qualora sia necessario avvalermi di un legale, considerato che l'incarico sarebbe strettamente circoscritto alla richiesta di visibilità e al successivo deposito dell'istanza conseguente al provvedimento del GE, posso conferire direttamente tale incarico nella mia qualità di Liquidatore oppure è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato, tenuto conto che non intendo subentrare nell'esecuzione né esercitare o proseguire un'autonoma azione giudiziaria?
Evidenzio, inoltre, che il conferimento di un incarico a un legale comporterebbe inevitabilmente un ulteriore costo a carico della procedura. Proprio per tale ragione, ove tali adempimenti possano essere legittimamente effettuati direttamente dal Liquidatore, sarebbe opportuno poter evitare un costo professionale aggiuntivo non strettamente necessario.
Ringrazio anticipatamente per il chiarimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/09/2026 09:05RE: Liquidazione controllata – esecuzione immobiliare pendente – mancato subentro del Liquidatore – assistenza legale e autorizzazione del GD
A nostro avviso il liquidatore non deve munirsi di un difensore, né, a nostro avviso, deve esplicitamente richiedere che la procedura sia dichiarata improseguibile.
Andiamo con ordine.
Per effetto del richiamo all'art. 150 compiuto dall'art. 270 comma 5 ccii, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante la procedura può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella medesima.
Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al debitore alla massa, la liquidazione dell'attivo e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
Quanto alla legittimazione a far valere il divieto, poiché esso non attiene alla validità del pignoramento ma alla sua opponibilità al fallimento (e dunque oggi alla liquidazione giudiziale e controllata), Cass., sez. III, 7 gennaio 2009, n. 28 aveva ritenuto che "unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione è il curatore del fallimento del debitore esecutato".
L'affermazione, e qui introduciamo un primo elemento a sostegno della nostra opinione, va forse rimeditata, posto che ai sensi dell'art. 143, comma terzo c.c.i.i. (applicabile anche alla liquidazione controllata per effetto del rinvio contenuto nell'art. 270 comma 5 c.c.i.i.) l'apertura della procedura determina l'interruzione (di diritto) del processo, il che implicherebbe la possibilità per il Giudice di rilevarla d'ufficio.
Il "precipitato" processuale dell'art. 150 si rinviene nell'art. 216, comma 10 c.c.i.i., ai sensi del quale se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.
La norma attribuisce al liquidatore un vero e proprio potere di scelta tra la prosecuzione della vendita in sede esecutiva individuale ovvero la richiesta al Giudice dell'esecuzione di dichiarare l'improcedibilità della stessa.
Quanto alle modalità del subentro, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, Cass., sez. VI, ord. 2 dicembre 2010, n. 24442 ha affermato che nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, purché però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso.
Come si vede, siamo al cospetto di una condizione di improseguibilità, rilevabile d'ufficio, che il liquidatore può evitare coltivando la procedura, sostituendosi al creditore.
È allora evidente che, se il curatore non compie atti di impulso, subentrando nella procedura, questa, proprio per effetto della regola generale della improseguibilità di cui all'art. 150 c.c.i.i. è destinata alla chiusura.
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