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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E FONDO PATRIMONIALE

  • Matteo Della Bonzana

    Alessandria
    22/12/2025 11:46

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E FONDO PATRIMONIALE

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore in una Liquidazione Controllata che presenta le criticità che seguono.
    Il debitore risulta essere esposto sostanzialmente e unicamente nei confronti di un istituto di credito per un mutuo fondiario stipulato nel 2011. Per tale mutuo veniva concessara ipoteca su un immobile che il debitore ha in proprietà per la quota di 1/2. Il mutuo viene rinegoziato nel 2014 e sempre in tale anno costituisce fondo patrimonaile per far fronte ai bisogni della famiglia, dove tra gli altri beni immobili vi è indicato anche quello concesso in garanzia per il mutuo.
    Il fondo comprende altresì varie altre quote di immobili e il debitore, sempre pro quota, è proprietario di alcuni altri terreni ed immobili, nonché di due beni mobili registrati.
    In sede di relazione OCC viene messo a disposizione unicamente il bene gravato da ipoteca per il debito in essere (sostendo che lo scopo del finanziamento fosse estraneo ai motivi famigliari), per il quale il debitore rinuncia alla tutela del fondo e viene indicato che gli altri beni, essendo per il fabbisogno familiare non sono aggredibili ai sensi dell'art. 268 CCII e dell'art. 170 c.c. .
    Dovendo procedere con le operazioni di inventario a questo punto mi domando se effettivamente il fondo sia opponibile. Dall'atto di mutuo non si evince che sia stato richiesto per questioni estrenee alla famiglia e peraltro viene concesso in garanzia proprio un bene che poi viene inserito nel fondo, denotando come il debito sia quindi stato contratto nell'interesse familiare. Alla luce di quanto sopra, ben consapovole in ogni caso di tutte le problematiche relative alla proprietà pro quota dei beni, sarei intenzionato ad acquisire l'intero patrimonio immobiliare del debitore, procedendo altresì con l'inventario di tutti i beni mobili (se acquisibili) presenti negli immobili di cui il debitore è prorpietario. Sarebbe corretto a vostro avviso procedere in tal senso? Preciso che la quota data in garanzia non copre il valore del debito ed è necessario realizzare ulteriore attivo.
    Attendo Vostre in merito ringraziando come sempre per il prezioso aiuto
    Cordialmente
    MDB
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/12/2025 10:54

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E FONDO PATRIMONIALE

      A nostro avviso occorrerebbe verificare se vi sono ancora i termini (5 anni dal compimento dell'atto, come previsto dall'art. 2903) per esercitare l'azione revocatoria ordinaria, ma dubitiamo.
      Invero, "La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall."(Cass., 28/8/2023, n. 25361; in precedenza, negli stessi termini, Cass. n. 9292 del 18/9/1997).
      Esplicita conferma della utilizzabilità di questo strumento da parte del liquidatore si trova nell'art. 274 comma 2, a mente del quale "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
      • Matteo Della Bonzana

        Alessandria
        30/12/2025 14:47

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E FONDO PATRIMONIALE

        Buongiorno,
        vi ringrazio. In merito alla revocatoria credo che ormai non si più esperibile. La mia domanda era più incentrata sull'effettiva permanenza delle limitazioni di cui all'art. 170 c.c. a fronte dell'inclusione nel fondo patrimoniale del medesimo bene dato in garanzia ipotecaria che potrebbe indicare come il debito sia stato contratto nell'interesse familiare e per l'effetto nella mia qualità di liquidatore poter acquisire anche i beni oggetto di fondo patrimoniale.
        Spero di aver maggiormente inquadrato il quesito.
        Cordialmente
        MDB
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          02/01/2026 09:23

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E FONDO PATRIMONIALE

          Purtroppo ci troviamo al cospetto di una scelta normativa che non consente di svolgere il ragionamento indicato nella richiesta di precisazioni. Infatti, l'art. 268 comma 4, che corrisponde all'art. 146 c.c.i.i. (il quale a sua volta recepisce l'art. 46 l.f.) esclude il fondo patrimoniale dall'attivo della procedura, non di può ragionare in termini di mera inopponibilità.
          La scelta normativa in effetti ci sembra discutibile poiché se ad esempio il passivo della procedura di liquidazione giudiziale fosse costituito integralmente (o anche solo parzialmente) crediti che derivano da obbligazioni contratte dal debitore per soddisfare i bisogni della famiglia, quei creditori si vedrebbero privati della garanzia patrimoniale costituita proprio per assicurare l'adempimento di quelle obbligazioni.
          Ed allora, al cospetto di questo dato, le alternative possibili sono 2: o si afferma che comunque il fondo patrimoniale è inopponibile alla procedura esecutiva quante volte al passivo sono stati ammessi creditori in forza di obbligazioni contratte per far fronte ai bisogni della famiglia, oppure si solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.c.i.i. il quale esclude dall'attivo i beni del fondo patrimoniale anche quando vi siano creditori come quelli appena indicati.