Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

  • Emanuela Rossana Gozzi

    SORBOLO (PR)
    20/01/2021 18:19

    ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

    Buonasera, devo trattare un accordo di due fratelli che erano soci in una snc .
    La snc è stata chiusa da piu' di due anni . Detta societa' aveva molti debiti erariali e mutui non pagati, tra i debiti erariali ci sono delle ritenute dei dipendenti. Di riflesso anche i soci hanno molti debiti erariali, previdenziali, e assicurativi.
    La societa' non ha nessun bene immobiliare, salvo che qualcuno metta un po' di soldi per pagare le ritenute, i soci hanno solo il tfr.
    E' pertanto giusto che per quantificare e dividere i debiti io divida le massa in tre: societa', socia A , e socio B, e cosi' pure anche l'attivo lo faccio confluire nel socio A E B per il tfr, mentre per il pagamento delle ritenute metto a disposizione della massa societaria una cifra x.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2021 19:49

      RE: ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.


      Dato per scontato che la snc non sia stata cancellata dal registro delle imprese e non sia fallibile, la stessa può accedere all'accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento e, a norma del comma 2ter (introdotto dal d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n.176 del 2020) dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, "l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili". Questo, però significa che la procedura di sovraindebitamento portata avanti dalla società produce effetto anche nei confronti dei soci (come nel concordato), determinando l'esdebitazione dei debiti sociali.
      Sempre con le recenti modifiche è stato riscritta la lett. b) del secondo comma dell'art. 6 che offre una nuova qualifica del consumatore, tra cui include i soci, anche se potenzialmente soggetti a fallimento a seguito del fallimento della società; costoro quindi possono proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ma per i soli debiti personali, non potendosi ricondurre nel passivo di questi, ai fini della esdebitazione, i debiti societari, che vanno gestiti dalla società.
      Dal combinato disposto delle due norme citate, si capisce allora che può contestualmente, essere chiesto l'accordo della società per i debiti sociali, e che, una volta terminato, per questa categoria di debiti, produce effetto anche nei confronti dei soci, e un accordo dei soci, o meglio di ciascun socio, per i rispettivi debiti personali.
      Visto che nella specie da lei prospettata vogliono accedere all'accordo la società e i due soci, da quanto sopra detto si deduce, venendo al problema specifico da lei posto, che l'attivo e il passivo sociale vanno nella procedura della snc, facendo qui affluire eventualmente le liquidità di terzi cui lei accenna; nella procedura del socio A confluiscono l'attivo di questo socio e i suoi debiti personali ed egualmente nella procedura del socio B l'attivo e il passivo a lui personale.
      Zucchetti SG srl