Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

PRIVILEGIO CREDITORI

  • Marco Decontardi

    VOGHERA (PV)
    07/05/2024 10:10

    PRIVILEGIO CREDITORI

    Buongiorno,
    Ho una procedura dove la Banca si è insinuata per un credito art 41 TUB per una azione esecutiva su un immobile che adesso andremo a vendere, tr5a i creditori c'è anche Agenzia Entrate Riscossione con crediti di natura privilegiata grado 1. Art 2753 3 2749 c.c. e n.1 Aert. 2778 c.c.
    Va soddisfatto integralmente prima tutto l'art. 41? oppure il privilegio di grado 1 è superiore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2024 17:49

      RE: PRIVILEGIO CREDITORI

      Il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. è un privilegio generale di natura mobiliare, il che significa che il creditore può essere soddisfatto in via prelatizia soltanto con il ricavato dalla liquidazione del complesso dei beni mobili, nel mentre l'ipoteca fondiaria è una ipoteca immobiliare, il che vuol dire che va soddisfatta in via prelatizia ipotecaria esclusivamente con il ricavato del bene immobile gravato. Di conseguenza non esiste un conflitto tra le due cause di prelazioni tale da richiedere una scelta tra chi viene prima e chi viene dopo nell'ordine.
      Per la verità il privilegio di cui all'art.2753 c.c. gode anche di una collocazione sussidiaria sugli immobili, nel senso che quando l'attivo mobiliare non è sufficiente, seguendo l'ordine dei privilegi, a soddisfare integralmente questo privilegio dell'Inps per contributi assicurazione invalidità e vecchiaia, la parte di credito insoddisfatta può essere pagata con il ricavato dei beni mobili, ma, in questi casi, l'art. 2776 c.c., precisa che la collocazione sussidiaria sugli immobili è preferita rispetto ai chirografari; disposizione che chiarisce inequivocabilmente che i privilegi mobiliari che hanno diritto alla collocazione sussidiaria sugli immobili vanno soddisfatti con il ricavato immobiliare dopo che sono stati pagati i privilegi immobiliari e le ipoteche.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Decontardi

        VOGHERA (PV)
        07/05/2024 18:20

        RE: RE: PRIVILEGIO CREDITORI

        La ringrazio, quindi in questo caso specifico io avrei della sola liquidità messa a disposizione dal sovraindebitato e poi la liquidità data dalla vendita dell'immobile.
        Dovrei soddisfare con la liquidità messa a disposizone, il privilegio art. 2753 c.c
        E con la liquidità della vendita dell'immobile, la somma richiesta con l' art.41
        Corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/05/2024 18:39

          RE: RE: RE: PRIVILEGIO CREDITORI

          Corretto. Il privilegio mobiliare va soddisfatto con il ricavato mobiliare e, poiché il privilegio in questione gode anche della collocazione sussidiaria, in caso di incapienza, potrà trovare collocazione anche sul ricavato immobiliare, dopo aver soddisfatto il creditore ipotecario fondiario.
          Zucchetti SG srl