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Assegno mantenimento nucleo familiare liquidazione del patrimonio

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    11/04/2022 11:46

    Assegno mantenimento nucleo familiare liquidazione del patrimonio

    Buongiorno
    Determinata all'apertura della Procedura - liquidazione del patrimonio marito e moglie con distinta gestione masse - la misura dell'importo destinato al mantenimento del nucleo familiare (calcolato per il nucleo e poi declinato distinto per ognuno dei due soggetti entrambi titolari di reddito di lavoro) l'entità così determinata può essere suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa ?
    La fattispecie che i soggetti prospettano riguarda l'impegno per future spese per l'iscrizione all'Università - Università privata !! - della figlia dei soggetti.
    Per opportunamente individuare dei numeri, l'ipotesi della famiglia (4 membri) comporterebbe che l'attuale assegno di mantenimento complessivo ora di 2.300 euro mese andrebbe aumentato di circa 300 euro mese (retta universitaria annuale circa 3.600).
    Come coniugare un auspicabile sostegno allo studio - anche se indirizzato verso una università privata e non pubblica - che significa miglior futuro per la figlia e per la famiglia, con il necessario rispetto del programma di liquidazione che in questo senso verrebbe "modificato" !?
    Grazie del cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/04/2022 20:01

      RE: Assegno mantenimento nucleo familiare liquidazione del patrimonio

      Sulla possibilità di modifica del provvedimento del giudice che fissa la quota parte della retribuzione del sovraindebitato da destinare al mantenimento proprio e della propria famiglia non possono esservi dubbi in quanto si tratta di provvedimenti emessi rebus sic stantibus, soggetti, quindi, a modifiche a seguito del mutamento della situazione di fatto, sia in senso migliorativo che peggiorativo.
      Quanto alla possibilità per il giudice di aumentare nel caso la quota parte a favore dei coniugi che hanno avuto acceso alla liquidazione del patrimonio per consentire la frequentazione di una università privata alla figlia, nessuno può dirlo, nel senso che questa possibilità rientra nei poteri discrezionali del giudice che , quindi, valuterà in piena libertà, se accogliere la domanda.
      In linea generale la giurisprudenza, con riferimento al sussidio di cui all'art. 46 l. fall., ha affermato che "Il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti." (In termini, Cass. 04/12/2002, n. 17235, ripresa più recentemente da Cass. 11/06/2020, n.11185).
      Se si applicano questi criteri l'iscrizione ad una università privata non dovrebbe essere effettuata in pregiudizio dei creditori, ma ripetiamo, la discrezionalità del giudice è amplissima. Se il giudice accoglie la richiesta, le disponibilità a favore dei creditori saranno ridotte e sarà loro corrisposto meno di quanto previsto, come accade nel fallimento
      Zucchetti SG srl