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liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    05/04/2024 09:41

    liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

    Buongiorno,
    a l'art. 273 co. 3 CCII prevede che il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
    Mancando l'espressione "corredato dalle relative domande" presente invece nell'art. 203 co. 2 CCII per la liquidazione giudiziale, è corretto non depositare in cancelleria le domande di ammissione al passivo prima della formazione dello stato passivo e depositarle successivamente prima della chiusura della procedura?
    Ringrazio per il prezioso supporto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2024 17:36

      RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

      La sua notazione è corretta e trova spiegazione nel fatto che, mentre nella liquidazione giudiziale l'allegazione delle domande al progetto di stato passivo depositato dal curatore in cancelleria lo scopo di consentire ai creditori di prendere visione anche delle altrui richieste per eventuali osservazioni al progetto di stato passivo, nella liquidazione controllata il deposito in cancelleria, come l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, di cui all'art. 273 co. 3 CCII, presuppone che non vi siano state osservazioni da parte dei creditori, per cui lo stato passivo è definitivamente formato essendo in seguito ammesse domande tardive, ma non opposizioni o impugnazioni dello stesso. Pertanto il deposito in cancelleria delle domande di ciascun creditore in questa fase diventa superfluo e, come lei ipotizza, può essere effettuato anche in secondo momento.
      Zucchetti SG srl
      • Carla Rinaldi

        ZOGNO (BG)
        08/04/2024 20:12

        RE: RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

        grazie
        • Chiara Costa

          Piacenza
          20/06/2024 14:42

          RE: RE: RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

          Buongiorno.
          formato il progetto di stato passivo, decorsi i quindici giorni previsti senza osservazioni, si riceve una domanda tardiva ma ammissibile; è corretto procedere direttamente alla redazione di un nuovo progetto con l'inserimento della domanda tardiva, ritrasmettere il progetto e, in assenza di osservazioni, procedere alla redazione dello stato passivo e depositarlo? o è più opportuno depositare il primo senza domanda tardiva e solo successivamente formare un nuovo progetto, trasmetterlo e in assenza di osservazioni depositarlo in cancelleria?
          ringrazio
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            22/06/2024 10:54

            RE: RE: RE: RE: liquidazione controllata - deposito domande di ammissione al passivo

            La via più corretta è sicuramente la seconda da lei indicata in quanto corrispondente alle previsioni di cui ai primi tre commi dell'art. 273, tuttavia può proc3dere anche nell'altro modo da lei indicato, dal momento che non pregiudica il diritto di nessuno e consente comunque a tutti di prendere conoscenza della novità- rispetto al precedente progetto- e formulare eventuali osservazioni.
            Zucchetti SG srl
      • Gennaro Di Lorenzo

        BRESCIA
        16/12/2025 09:43

        RE: RE: liquidazione controllata - deposito progetto Stato passivo

        Buongiorno,
        a Vostro parere il progetto di Stato Passivo va depositato in Tribunale come per la LG?
        Sento opinioni contrastanti sulla base delle quali pare che:
        - il progetto non vada depositato in Tribunale.
        - solo lo Stato passivo in assenza di osservazioni va depositato.
        Mi confermate?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          20/12/2025 17:12

          RE: RE: RE: liquidazione controllata - deposito progetto Stato passivo

          La combinata lettura dei primi tre commi dell'art. 273 c.c.i.i. consente di rispondere alla domanda.
          Il comma 1 prevede che il progetto di stato passivo redatto dal liquidatore sia comunicato "agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda".
          La norma richiede quindi, quale unico adempimento, la comunicazione del progetto di stato passivo agli interessati, specificando che questa comunicazione debba avvenire mediante invio all'indirizzo indicato nella domanda.
          La disposizione specifica che se nessun indirizzo è stato indicato, la comunicazione si esegue "mediante deposito nel fascicolo informatico".
          Dunque, il progetto di stato passivo va depositato solo se non tutti gli interessati hanno indicato il proprio recapito nella domanda di insinuazione.
          Conferma di quanto detto si ricava anche dalla lettura del comma 3, il quale, al contrario, prevede lo stato passivo sia depositato nel fascicolo informatico.