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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Limiti alla falcidia dei crediti da debitore pensionato
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Felice Grande
Vietri di Potenza (PZ)28/04/2026 19:53Limiti alla falcidia dei crediti da debitore pensionato
Consumatore Sovraindebitato con pensione di euro 1.530 mensile; è proprietario di un appartamento del valore di euro 45.000 gravato di ipoteca per euro 60.000, terreni coltivati del valore di 8.000.
I debiti accertati sono:
- addebito diretto sulla pensione pagato direttamente dall'INPS di euro 400 per assegno alimentare all'ex coniuge;
- addebito diretto pagato dall'INPS per cessione del quinto di euro 198 mensile, residuo debito 8.000;
- imposte dovuto all'Agenzia delle entrate – Riscossione euro 5.000 in privilegio ed euro 3.000 in chirografo
- debito ipotecario di euro 60.000 nei confronti dell'ex coniuge oltre ad altri debiti verso il coniuge per danni subiti per ulteriori euro 70.000.
Tenendo conto dell'art. 545 del c.p.c. i redditi di pensione possono essere pignorati per importi oltre il doppio dell'assegno sociale che per il 2026 è pari ad euro 1.092; pertanto l'importo disponibile per i pagamenti è di euro 438 (1.530 – 1098) che detratto l'assegno alimentare dovuto al coniuge resterebbero soltanto euro 38 mensili per gli altri debiti compreso il debito ipotecario.
Si possono falcidiare tutti gli altri debiti (debito ipotecario, privilegiati per imposte, oneri OCC prededucibili, chirografari) oppure il debitore può derogare dalla disposizione del c.p.c. e pagare almeno la parte del debito ipotecario relativa all'alternativa liquidatoria, le spese OCC e almeno una piccola parte dei debiti chirografari?-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/04/2026 09:51RE: Limiti alla falcidia dei crediti da debitore pensionato
La domanda non ci è chiara. A quale procedura intende accedere il debitore? -
Felice Grande
Vietri di Potenza (PZ)30/04/2026 12:42RE: RE: Limiti alla falcidia dei crediti da debitore pensionato
Procedura di ristrutturazione dei debiti di consumatore sovraindebitato. -
Zucchetti Software Giuridico srl
05/05/2026 08:51RE: RE: RE: Limiti alla falcidia dei crediti da debitore pensionato
L'art. 67, comma primo, c.c.i.i., nel momento in cui prevede che il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un "piano di ristrutturazione dei debiti" che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, aggiungendo che "la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma", implica, per ciò solo, che il debitore abbia le mani libere, a condizione di non escludere nessun creditore, posto che la legge ne richiede il soddisfacimento almeno parziale.
Altro limite risiede nella impossibilità di derogare all'art. 2741 c.c.. Invero, la regola della par condicio creditorum è un caposaldo della liquidazione concorsuale, derogabile solo in presenza di una espressa previsione normativa, previsione che ad esempio si ritrova nell'art. 64-bis (a proposito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) o nell'art. 84 comma 4, c.c.i.i. (a proposito della distribuzione delle risorse esterne nel concordato preventivo).
Sempre a proposito dei crediti privilegiati ed ipotecari va ricordato che a norma dell'art. 67 comma 4 è possibile prevedere che essi possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
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