Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione giudiziale controllata del sovraindebitato

  • Alfredo Barbaranelli

    Roma
    01/10/2025 19:08

    Liquidazione giudiziale controllata del sovraindebitato

    I debitori sono stati soci di una società tuttora fallita.
    La loro Società ha contratto un leasing finanziario per l'acquisto di un Macchinario con MPS Leasing.
    Premesso che la MPS Leasing ha acquistato in proprio il bene richiesto dall'utilizzatore fallito e lo ha concesso in leasing.
    I due debitori in solido hanno prestato garanzia fidejussoria verso MPS Leasing a copertura dei canoni della Società.
    Le vicende del fallimento su questo tema non sono note:
    - non è noto se il concedente abbia escusso i due debitori che hanno rilasciato la fidejussione;
    - nella documentazione consegnata a me come Liquidatore, appare un e/c che indica il totale dei canoni scaduti al momento dell'apertura del fallimento della società utilizzatrice.
    - Il credito è più o meno quello dei canoni scaduti.
    - nell'insinuazione al passivo si legge:" il credito è formato dai canoni insoluti, spese insolute fatturate e minusvalenza da dismissione del bene"
    Il tutto viene richiesto in chirografo.
    Domanda: nel caso specifico la Banca MPS, proprietaria del bene è creditrice del Fallimento della società, non dei due fidejussori che sono obbligati di regresso. Sicuramente è insinuata anche lì per lo stesso credito. E' possibile stralciare il credito in assenza di prove sul rientro del bene presso il concedente e la sua successiva rivendita? Il dubbio è non sapere se dal fallimento abbiano preso qualcosa e, soprattutto, se, in questo caso non siano soddisfatti dal rientro del bene.
    Sarebbe possibile ammettere il credito con riserva di avere le prove mancanti?
    L'art. 177 del CCII limita il credito alla differenza tra canoni scaduti e quanto recuperato dalla futura vendita, se lo interpreto bene.
    Aspetto una Vostra risposta.
    Dott. Barbaranelli - 3804256455
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/10/2025 15:35

      RE: Liquidazione giudiziale controllata del sovraindebitato

      Le obiezioni sono corrette.
      L'art. 177 comma 2 specifica (tramite rinvio all'art. 97, comma 12, primo periodo) che il concedente ha diritto ad insinuarsi per una somma pari ai: canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento; canoni a scadere, (ma solo in linea capitale); prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; spese anticipate per il recupero del bene; costi per la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
      Detto questo, osserviamo che il creditore ha l'onere di dimostrare il proprio credito, mentre il debitore deve dimostrare la sopravvenienza di fatti estintivi dell'obbligazione.
      Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è dunque quello di avere una interlocuzione con il curatore del fallimento per verificare se vi siano stati riparti fruttuosi per quel creditore.
      Allo stesso modo, suggeriamo di verificare presso il curatore del fallimento se il concedente ha presentato domanda di rivendica e se questa sia stata eventualmente accolta.