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Sorte del credito ipotecario dopo la vendita all'asta del bene immobile

  • Marco D'Angelo

    Bari
    21/05/2025 12:54

    Sorte del credito ipotecario dopo la vendita all'asta del bene immobile

    Buongiorno,
    sono un gestore di una liquidazione controllata.
    Uno degli istituti finanziari precisa che il proprio credito è di natura ipotecaria, derivante da contratto di mutuo. L'immobile su cui gravava l'ipoteca è stato alienato in seno ad una procedura esecutiva immobiliare con consequenziale cancellazione dell'ipoteca.
    Qual è la sorte di detto credito? E' bene riconoscere al creditore, in sede di redazione prima, riparto poi, la natura ipotecaria del credito?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2025 17:38

      RE: Sorte del credito ipotecario dopo la vendita all'asta del bene immobile

      Per rispondere alla domanda formulata occorrerebbe sapere cosa è successo nella procedura esecutiva.
      A questo proposito ricordiamo che la Corte di cassazione, intervenendo su una dibattuta questione, ha stabilito che "In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari (Cass. 19/08/2024, n. 22914).
      Poiché dunque la procedura esecutiva intrapresa dal creditore fondiario prosegue, occorre verificare se costui è già stato soddisfatto prima che si aprisse la liquidazione controllata (diversamente, stando a quanto sostenuto da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, il creditore fondiario per ottenere l'attribuzione in suo favore, seppur provvisoriamente, della quota parte di prezzo di aggiudicazione corrispondente al suo credito a norma dell'art. 41 TUB, avrebbe dovuto preliminarmente insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale) o meno. Se è già stato soddisfatto, è evidente che in sede concorsuale potrà essere ammesso per la differenza. In caso contrario potrà insinuare al passivo della liquidazione controllata l'intero credito.
      Precisiamo, infine, che è del tutto irrilevante la circostanza che con il decreto di trasferimento sia stata cancellata l'ipoteca (poiché a norma dell'art.586 c.p.c. il decreto di trasferimento deve contenere l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile trasferito) posto che a norma dell'art. 2808 e ss c.c. la caratteristica dell'ipoteca è proprio quella di assicurare al creditore ipotecario il diritto di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene sul quale l'ipoteca è iscritta. In altri termini, la cancellazione dell'ipoteca disposta con il decreto di trasferimento non trasforma il credito ipotecario in credito chirografario.