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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA
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Federica Canarezza
Cesena (FC)04/06/2025 09:15CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA
Buongiorno, chiedo cortesemente i seguenti quesiti.
-se nella proposta di concordato minore devono essere inseriti oltre al credito dei fornitori anche le spese dei rispettivi legali che hanno proceduto a richiedere decreti ingiuntivi, e le spese di contributi unificati;
- i compensi del gestore, advisor, commercialista che ha redatto la relazione sulla situazione patrimoniale e il tecnico che redige la perizia giurata dell'immobile, sono tutti in prededuzione?
Vi ringrazio
Federica-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/06/2025 15:17RE: CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA
Rispondiamo separatamente alle due domande.
Se il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo prima dell'accesso alla domanda di concordato minore, con avvenuta dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c., esso è opponibile alla procedura e quindi vanno riconosciuti anche gli interessi e le competenze legali in esso liquidate, così come avviene nel fallimento (in argomento, ex multis, Cass. 11/10/2017, n. 23775).
Più articolato è il tema della prededuzione.
A norma dell'art. 6, comma 1 let. a) c.c.i.i. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136) godono dela prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva che beneficiavano della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Tale disposizione però era andata incontro, nella prassi, ad una serie di inconvenienti pratici.
Era il caso, ad esempio, del debitore sovraindebitato che avesse presentato al Tribunale, ex art. 268 c.c.i.i., un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
In questa situazione l'art. 270 prevede che con la sentenza di apertura della procedura il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 ovvero scegliendolo tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. In questo caso, a rigore, il credito del liquidatore non avrebbe potuto godere della prededuzione (per quanto al predetto riconoscimento si sarebbe potuti giungere, a nostro avviso, anche per via interpretativa).
Altra ipotesi è quella di cui all'art. 76 c.c.i.i., a mente del quale la domanda di concordato minore va presentata dal debitore per il tramite di un OCC, eventualmente sostituito da un professionista (o da una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 c.c.i.i. nominati dal giudice, se nel circondario non vi è un OCC. Anche in questo caso, a rigore, il professionista nominato dal giudice non avrebbe potuto beneficiare della prededuzione.
Sulla scorta della constatazione di tali inconvenienti il legislatore del correttivo è intervenuto a chiarire che la prededuzione non spetta per le prestazioni rese "dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ma per le prestazioni rese "nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza" di questo organismo.
Dunque, in definitiva, soltanto i compensi dovuti all'organismo o dal professionista che esercita (in assenza di costui) le relative funzioni godono del privilegio.
Che questa interpretazione restrittiva sia da preferirsi si ricava, a nostro avviso, anche dalle successive lettere b) e c) del medesimo art. 6, laddove a proposito di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il codice prevede che la prededuzione spetta, più in generale, ai "crediti professionali sorti in funzione" della presentazione della domanda. La distinzione, probabilmente, si giustifica in ragione della maggiore complessità di queste domande e dunque della necessità dell'apporto, come normalmente accade, di plurime professionalità.
Questa interpretazione, del resto, è quella che meglio aderisce ai dettami della legge delega (Art. 2, comma 1, lett. l) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155) la quale aveva imposto al legislatore delegato il compito di diminuire il peso dei crediti prededucibili sull'attivo da destinare ai creditori".
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