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rinuncia incarico liquidatore - LC

  • Rocco Benedetto Ingrosso

    TAVIANO (LE)
    09/05/2025 13:04

    rinuncia incarico liquidatore - LC

    La rinuncia all'incarico di uno di due liquidatori, con liquidazione controllata in corso, quando diviene efficace? Immediatamente dopo il deposito in fascicolo telematico, o dopo una qualche "ratifica" del Tribunale? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/05/2025 19:56

      RE: rinuncia incarico liquidatore - LC

      Come noto, il liquidatore viene nominato, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., con la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.
      È evidente che, trattandosi di un organo necessario della procedura, egli resta in carica fino a quando il Tribunale non abbia preso atto della rinuncia o nominato altro liquidatore in sua sostituzione.
      In questo senso si è affermato in dottrina, secondo coi condivisibilmente, che occorre assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni del curatore (anche quando questo sia costituito, per così dire, collegialmente), la quale impone una forma di prorogatio della carica, in virtù della quale le dimissioni acquistano efficacia solo nel momento in cui il Tribunale provveda alla nomina di un nuovo curatore e questi abbia accettato.
      Del resto, anche se non espressamente richiamato, riteniamo che costituisca espressione di un principio generale l'art. 231 c.c.i.i., secondo il quale il rendiconto deve essere presentato ino ogni caso di cessazione dell'incarico, per cui, almeno a questo fine, il liquidatore resta comunque in carica.