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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Consolidamento ipoteca giudiziale/conc. amministrativa/riscossione
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Marco Passantino Negroni
BRESCIA30/03/2026 11:45Consolidamento ipoteca giudiziale/conc. amministrativa/riscossione
Buongiorno,
nel caso di liquidazione controllata i termini per il consolidamento di un'ipoteca quali sono ?
l'ipoteca per avere efficacia deve essere iscritta almeno 6 mesi prima? esiste un articolo del CCII che prevede tale termine a parte quello dalla revocatoria?
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
01/04/2026 16:20RE: Consolidamento ipoteca giudiziale/conc. amministrativa/riscossione
Rispondiamo alla domanda premettendo che ai sensi dell'art 166, comma 1 let d) "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti".
Non esistono analoghe disposizioni dettate per la liquidazione controllata, sicché il problema che si pone è quello di capire se la revocatoria fallimentare pensata per la liquidazione giudiziale si applica anche alla liquidazione controllata.
Questa possibilità va esclusa.
L'art. 274, dopo aver attribuito al liquidatore la legittimazione ad esercitare le azioni recuperatorie, dispone al comma 2 che questi, "sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile", colmando così una lacuna della disciplina dettata dalla L. n. 3/2012.
Come si vede, il codice della crisi, attribuendo al liquidatore la legittimazione ad iniziare o proseguire soltanto le azioni revocatorie ordinarie, esclude che il liquidatore possa esercitare l'azione revocatoria fallimentare; il che secondo la dottrina è del tutto incoerente con la natura concorsuale della procedura di liquidazione controllata.
Invero, è stato acutamente osservato che "La revocatoria fallimentare è una delle più chiare manifestazioni della concorsualità che caratterizzava il fallimento ed ora la liquidazione giudiziale in quanto azione ricostruttiva del patrimonio del debitore insolvente nell'interesse unitario della massa dei creditori, che solo il curatore può esercitare, finalizzata a realizzare la parità di trattamento tra una platea più ampia di soggetti cui imputare le perdite. Invero, secondo la ormai comune ricostruzione antindennitaria e redistributiva dell'istituto, la revocatoria fallimentare è uno strumento diretto a ripartire in modo paritario le perdite derivanti dall'insufficienza dell'attivo non solo tra i creditori esistenti al momento dell'apertura della procedura, ma tra una collettività più ampia, comprendente anche coloro che hanno avuto causa dal debitore insolvente prima dell'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale; di modo che la parità della ripartizione delle perdite assume valore di strumento di realizzazione della parità di trattamento.
Di conseguenza, l'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale (in questa conta anche la presentazione della domanda di apertura) segna il momento sul quale calcolare l'arco temporale in cui qualunque atto compiuto manifesta la sua idoneità lesiva, ed è, quindi, implicitamente ricondotto all'inefficacia a prescindere dalla prova di un danno nonché dall'atteggiamento fraudolento del disponentedebitore.
Anche con riguardo allo stato soggettivo del terzo, la scientia fraudis non rileva qualora l'azione coinvolga gli atti a titolo gratuito e i pagamenti anticipati di crediti i quali scadono al momento dell'apertura del fallimento o posteriormente se compiuti nei 2 anni precedenti dal fallito (artt. 64 e 65 L. fall. e artt. 163 e 164 CCII), nel mentre rileva nelle altre ipotesi ancorché in una duplice declinazione, nel senso che si prevede in alcune una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del soggetto passivo (per cui è il terzo che deve fornire la prova con ogni mezzo della propria inscientia decoctionis), ed in altre spetta al curatore provare la conoscenza da parte del terzo dell'effettiva consapevolezza della situazione finanziaria dell'imprenditore o comunque addurre elementi da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis.
Situazione completamente diversa si realizza nella revocatoria ordinaria, ancorchè venga esercitata dal curatore. Anche la revocatoria ordinaria ha lo scopo di rendere inefficaci, nei confronti del creditore agente, ogni eventuale atto dispositivo idoneo a pregiudicare la capienza patrimoniale in quanto è uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale che consente al creditore vittorioso in revocatoria di espropriare i beni che erano usciti dal patrimonio del proprio debitore e, come previsto sia dall'art. 66 della L. fall. che dall'art. 165 CCII, può essere esercitata anche dal curatore; tuttavia, l'azione revocatoria, anche quando esperita nell'ambito della procedura fallimentare o della liquidazione giudiziale, pur assumendo alcuni connotati di collettività, tipici della dimensione delle procedure concorsuali, mantiene i suoi presupposti applicativi, che sono determinati e individuati dall'art. 2901 c.c., che costituisce il fondamento normativo insopprimibile dell'azione in questione anche nel diverso contesto operativo. Sicchè mentre nella revocatoria ordinaria l'esistenza di un danno rientra tra i presupposti applicativi la cui prova spetta al creditore agente e anche al curatore che esercita una tale azione, al contrario, nella revocatoria fallimentare è implicitamente ricondotto all'inefficacia dell'atto compiuto nel periodo sospetto legale. Ed egualmente, mentre nella revocatoria ordinaria è valorizzato lo stato soggettivo del debitore (scientia damni o consilium fraudis) oltre che quello del terzo (partecipatio fraudis), questi elementi, come accennato, sono superati dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza o nella prova dello stesso nella revocatoria fallimentare".
La concessione al liquidatore della liquidazione controllata della possibilità di esperire soltanto la revocatoria ordinaria è, quindi, fortemente punitiva per i creditori.
Non resterebbe dunque che sollevare una eccezione di legittimità costituzionale.-
Marco Passantino Negroni
BRESCIA02/04/2026 09:12RE: RE: Consolidamento ipoteca giudiziale/conc. amministrativa/riscossione
Ringraziando per la risposta si chiede come si possa valutare quindi il consolidamento di un ipoteca iscritta prima dell'apertura della procedura di liquidazione controllata nell'ambito dell'art. 2901 c.c..
Grazie.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/04/2026 17:16RE: RE: RE: Consolidamento ipoteca giudiziale/conc. amministrativa/riscossione
Non si pone un problema di consolidamento dell'ipoteca. Si tratterà solo di valutare la sussistenza dei presupposti di cui cui all'art. 2901 cc.
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