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Concordato minore - obbligo di formazione delle classi

  • Elvira Deiana

    Barrali (SU)
    28/09/2026 10:49

    Concordato minore - obbligo di formazione delle classi

    Buongiorno,
    il quesito che sottopongo alla Vostra attenzione riguarda una procedura di concordato minore (liquidatorio).
    In presenza di un credito bancario garantito (credito MCC), con garanzia non escussa, si pone il problema previsto dall'articolo 74, co.3 CCII, ossia "La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi".
    Il successivo comma aggiunge "Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili".
    Il debitore, ex libero professionista ed esercente anche attività di impresa, presenta una situazione debitoria che comprende debiti erariali e contributivi, oltre un finanziamento bancario garantito MCC (finanziamento Covid). L'art. 74, co. 3 parla di obbligo della formazione delle classi solo per il credito garantito, pertanto sembrerebbe isolarlo al solo credito verso la banca con garanzia MCC, rendendo esclusi gli altri debiti fiscali e contributivi.
    L'articolo 85 comma 2, CCII, prevede che la formazione delle classi sia obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, ...".
    Dalla lettura congiunta dei due articoli, sembrerebbe obbligatoria la formazione delle classi anche in sola presenza di crediti previdenziali ed erariali non soddisfatti integralmente, pertanto nel caso di specie vi è l'obbligo della formazione delle classi.
    Il solo art. 74, co. 3, prevedendo l'obbligo della formazione delle classi solo per il credito garantito, e non per gli altri, porterebbe, tuttavia, ad un trattamento non omogeneo dei creditori, pertanto mi pongo il problema della corretta predisposizione della proposta, ritenendo di dover adottare il criterio della formazione delle classi per tutti i creditori in quanto vincolante.
    Grazie, cordialità.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/09/2026 12:06

      RE: Concordato minore - obbligo di formazione delle classi

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che la formazione delle classi sia obbligatoria per i soli creditori assistiti da garanzia prestata da terzi.
      Ai sensi dell'articolo 74 comma 3 nel concordato minore non è necessaria la formazione delle classi, a condizione che non vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi in questo caso, per tali tipologie di creditori, occorre obbligatoriamente prevedere una classe.
      La Necessità che per questo tipo di creditori fosse obbligatoriamente prevista una classe era stata introdotta dal primo decreto correttivo (art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) per colmare una lacuna del concordato minore, che sul punto non rispettava la direttiva insolvency, (la quale stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchino una sufficiente comunanza di interessi e che come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti siano trattati in classi distinte).
      Peraltro, nella relazione al decreto correttivo si specificava che il legislatore nazionale aveva preferito mantenere nel concordato minore, rispetto al concordato maggiore, una disciplina più snella, rendendo obbligatoria la formazione delle classi soltanto per questa tipologia di creditori virgola in ossequio alle prescrizioni della direttiva insolvency.
      Ciò nonostante, alcuni autori affermavano che la proposta dovesse necessariamente prevedere anche le classi che erano obbligatorie nel concordato preventivo ai sensi degli articoli 85 e 88. In questo contesto di opinioni, mentre taluni ritenevano che trovasse integrale applicazione l'art. 85 comma quinto del codice della crisi - che prevede la necessaria suddivisione in classi per i titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal danaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad esse correlate - altri osservavano che la formazione delle classi era obbligatoria soltanto per chi creditori che ricevono utilità diverse dal denaro.
      Una terza opinione affermava invece che debbano essere previsti apposite classi soltanto per i crediti erariali e tributari ai sensi degli articoli 85 comma 5 e 80 8CCII (in questo senso si era espresso Trib Avellino, 19 gennaio 2023).
      Di fronte a questa panoplia di opinioni ed alla incertezza che ne derivava, è intervenuto il correttivo ter (art. 20, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13settembre 2024, n. 136) il quale ha previsto che la formazione delle classi è obbligatoria "solo" per questa categoria di creditori, con la conseguenza per cui è stato definitivamente chiarito che la disciplina sulla obbligatoria formazione delle classi prevista per il concordato maggiore non può trovare applicazione.