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omologa ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Antonella Santeusanio

    Pescara
    19/03/2026 10:11

    omologa ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Spett.le Redazione,
    in caso di sentenza di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70 ess. CCII) della durata di tre anni che prevede solo versamenti mensili di somme da parte del debitore (senza liquidazione di beni mobili registrati e di beni immobili) ove non è disposto alcunché in ordine all'apertura del conto corrente dedicato alla esecuzione del piano, chi deve materialmente provvedere all'apertura di detto conto? Il gestore (come conto intestato al tribunale/procedura e gestito dal gestore - in tal caso avvalendosi della convenzione tra banca e tribunale) oppure il debitore persona fisica (come conto intestato a sé stesso e da lui stesso gestito)?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/03/2026 17:46

      RE: omologa ristrutturazione dei debiti del consumatore

      Per rispondere alla domanda occorre comprendere quali sono gli effetti patrimoniali dell'apertura della liquidazione controllata.
      In primo luogo, va considerato l'art. 270, comma 5 c.c.i.i., il quale contiene un esplicito rinvio all'art. 142 c.c.i.i.. Tale disposizione prevede che l'apertura della procedura "priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo che "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Va ancora ricordato che a mente dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Le conseguenze della combinata lettura di queste disposizioni consente a nostro avviso di rispondere alla domanda nei termini che seguono.
      I redditi prodotti dal debitore sono sottratti alla procedura nella misura stabilita dal giudice. Per quell'importo la procedura non dovrà farsi carico di sostenere le relative spese (e quindi delle imposte), non trattandosi di spese funzionali alla produzione di attivo.
      Viceversa, in relazione alle imposte riferibili al reddito acquisito alla procedura l'agenzia delle entrate potrà chiederne il pagamento in prededuzione, a norma dell'art. 6 c.c.i.i., in quanto costi della produzione di quel reddito. La norma infatti prevede che "sono prededucibili i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento".
      La stessa idea è stata ad esempio affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento all'IMU relativa ad un bene acquisito alla procedura, a proposito della quale i giudici di legittimità hanno affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
      • Antonella Santeusanio

        Pescara
        23/03/2026 13:09

        RE: RE: omologa ristrutturazione dei debiti del consumatore

        Spett.le Redazione,
        salvo mio errore, la risposta non mi sembra attinente al quesito proposto: "in caso di sentenza di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70 ess. CCII) della durata di tre anni che prevede solo versamenti mensili di somme da parte del debitore (senza liquidazione di beni mobili registrati e di beni immobili) ove non è disposto alcunché in ordine all'apertura del conto corrente dedicato alla esecuzione del piano, chi deve materialmente provvedere all'apertura di detto conto? Il gestore (come conto intestato al tribunale/procedura e gestito dal gestore - in tal caso avvalendosi della convenzione tra banca e tribunale) oppure il debitore persona fisica (come conto intestato a sé stesso e da lui stesso gestito)?"
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          28/03/2026 12:25

          RE: RE: RE: omologa ristrutturazione dei debiti del consumatore

          Ci scusiamo per l'errore. La risposta era indirizzata ad altro quesito.
          Venendo alla domanda, osserviamo che la risposta richiede una serie di considerazioni, che si impongono in ragione di un tessuto normativo assai asciutto.
          A proposito dei pagamenti, l'art. 71 comma 2 si limita a prevedere che "Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignora- menti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7".
          Questa norma, apparentemente scarna contiene un primo elemento che, ai nostri fini, deve essere valutato. Invero, se le somme devono essere svincolate, ciò significa che esse sono vincolate, il che implica, inevitabilmente, che le somme affluite alla procedura non possono che essere depositate su un conto corrente intestato alla stessa e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione.
          Un secondo elemento che va considerato è contenuto nell'ultimo capoverso del comma 5 del medesimo art. 71, (sostituito dall'art. 19 d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136) a mente del quale "In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso".
          Ora, benché questa norma non sembri avere nulla a che vedere con la distribuzione, limitandosi a dire che in occasione dei riparti parziali l'OCC può ricevere acconti, in realtà essa da' per presupposto un dato importante, che è quello per cui anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i pagamenti devono avvenire in "esecuzione di un progetto di riparto". Ed allora, non resta che andare alla ricerca, all'interno della disciplina del codice, della relativa disciplina, la quale a nostro avviso può essere individuata nell'art. 275, comma quinto c.c.i.i. il quale prescrive che "Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione".
          Da tanto si ricava, inevitabilmente, che le disponibilità liquide della procedura non possono che essere depositate su un conto corrente della procedura, che a nostro avviso può che essere aperto dal gestore, anche se il dato normativo gli assegna un ruolo di mero supervisore.
          Ad ogni buon conto, non sarebbe peregrino investire della questione il giudice delegato, chiedendo istruzioni.